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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00239/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione in relazione alla detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto. L'unico motivo dedotto denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del delitto presupposto rispetto alla ricettazione, sostenendo che si sarebbe in presenza di falso grossolano e quindi di reato impossibile, con conseguente insussistenza della fattispecie contestata. La difesa lamenta inoltre che la Corte territoriale avrebbe trascurato tali profili, ma la Cassazione rileva che si tratta in sostanza di una riproposizione delle censure già esaminate e disattese in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la Corte d'appello si era correttamente attenuta al consolidato orientamento secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il delitto di cui all'art. 474 c.p., senza che rilevi la contraffazione grossolana. Ha inoltre ribadito che il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, perché hanno struttura e cronologia diverse e non sono in rapporto di specialità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra il reato; la grossolanità della contraffazione non esclude la tipicità, perché il bene giuridico tutelato è la fede pubblica e il reato è di pericolo, non essendo necessario l'effettivo inganno dell'acquirente.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione può concorrere con il delitto di commercio di prodotti con segni falsi, poiché le due fattispecie hanno condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico e non sussiste un rapporto di specialità.

Massime di principio

  • Nel delitto di commercio di prodotti con segni falsi la contraffazione grossolana non esclude di per sé la configurabilità del reato, poiché la fattispecie tutela la fede pubblica ed è strutturata come reato di pericolo.
  • Per integrare il reato di cui all'art. 474 c.p. non occorre dimostrare il concreto inganno dell'acquirente, essendo sufficiente la detenzione per la vendita di prodotti recanti segni contraffatti.
  • La grossolanità della falsificazione e le modalità concrete di vendita possono rilevare solo se escludono in modo assoluto la possibilità di inganno, ma non quando il fatto rientri comunque nella sfera di tutela della norma.
  • La ricettazione può concorrere con il commercio di prodotti con segni falsi, perché le due fattispecie proteggono interessi diversi e puniscono condotte non sovrapponibili né in rapporto di specialità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza indicare un effettivo vizio logico o giuridico della decisione impugnata.

Come è indicizzato

RamiDelitti contro la persona

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