Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36489/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Il titolare di una ditta individuale aveva proposto appello contro una sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per asserita genericità, ritenendo violato l’art. 342 c.p.c. e, in sostanza, non esaminando il merito della doglianza sulla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti a un evento alluvionale/esondazione del fiume Tronto. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello conteneva una specifica critica della ratio decidendi della decisione di primo grado: contestava la decorrenza del termine prescrizionale, indicava un momento non anteriore al 2008 per la conoscibilità del diritto al risarcimento e richiamava il 2015 quale epoca di effettiva consapevolezza, oltre a dedurre che il Ministero non avesse provato una diversa decorrenza o una precedente conoscibilità del danno e delle sue cause. La parte ricorrente ha quindi censurato la declaratoria di inammissibilità dell’appello come fondata su una lettura eccessivamente rigorosa dell’art. 342 c.p.c. e sul mancato esame delle censure di merito.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso ritenendo fondata la doglianza sulla falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. Ha affermato che l’atto di appello, per come riportato nella sentenza impugnata, conteneva una sufficiente specificità: individuava i punti contestati, confutava la ratio decidendi sulla prescrizione e sulla ripartizione dell’onere probatorio, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Di conseguenza ha cassato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche e ha rinviato la causa allo stesso giudice, in diversa composizione, affinché esamini nel merito le censure di appello e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come vizio processuale per denunciare falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 342 c.p.c.

    l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, con parte argomentativa idonea a confutare la sentenza impugnata; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    la parte ricorrente ha dedotto omessa pronuncia sul gravame e sulla domanda come articolati nell’atto di appello.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova sulla decorrenza della prescrizione e sulla conoscibilità dell’evento dannoso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente che l’atto individui in modo chiaro i capi e i punti della sentenza impugnata, nonché le ragioni della contestazione, in termini tali da consentire al giudice di comprendere la critica rivolta alla decisione di primo grado.
  • Non è richiesta, per la validità dell’appello, una particolare forma sacramentale né la predisposizione di un progetto alternativo di sentenza; ciò che rileva è la presenza di una parte volitiva e di una parte argomentativa che contrastino la ratio decidendi.
  • La valutazione della specificità dell’appello deve essere compiuta sull’intero contenuto dell’atto, non sulla base di una lettura atomistica o eccessivamente formalistica delle singole espressioni impiegate dalla parte.
  • Quando sia contestata la decorrenza della prescrizione in relazione alla conoscibilità del danno, la critica può essere specifica anche se articolata attraverso il richiamo agli eventi processuali e alla percezione progressiva della lesione del diritto; il giudice non può dichiarare l’appello inammissibile se dall’atto emerge una confutazione comprensibile della decisione impugnata.
  • La sentenza che dichiara l’inammissibilità dell’appello per genericità è censurabile se, in realtà, l’atto di gravame consente di individuare le doglianze e il giudice dimostra di averne compreso il contenuto, sia pure per poi escluderne la fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.