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Sentenza

Sentenza n. 2789/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di revoca del “nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. GHANDOUR MOHAMED SALAH MOHAMED in data 17/04/2025.

Giustizia amministrativa202504983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato nell'ambito del Decreto Flussi e della procedura semplificata prevista dall'art. 42 del d.l. 73/2022. La revoca era motivata, da un lato, dal parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro relativo alla trasmissione dell'istanza tramite il profilo di un'organizzazione datoriale non pertinente al settore edile, anziché tramite il profilo personale del consulente incaricato; dall'altro, da rilievi dello Sportello Unico per l'Immigrazione concernenti l'asserita inidoneità della documentazione alloggiativa, la mancata autocertificazione relativa all'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale e la discordanza tra la durata del rapporto indicata nell'istanza e quella risultante dalla proposta contrattuale. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e carenza di motivazione, sostenendo che l'utilizzo del profilo errato costituiva un mero errore materiale, che la documentazione ritenuta mancante era già stata prodotta o era nella disponibilità dell'amministrazione e che la discordanza sulla durata contrattuale avrebbe dovuto essere chiarita mediante interlocuzione procedimentale, non sanzionata con la revoca. È stata inoltre dedotta la violazione dei principi di proporzionalità, buona fede, leale collaborazione e tutela del legittimo affidamento, considerato che il lavoratore aveva già ottenuto il visto, sostenuto le spese di viaggio e fatto ingresso regolare in Italia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha riconosciuto che l'art. 42 del d.l. 73/2022 consente il rilascio del nulla osta anche prima della completa acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e prevede la revoca in caso di loro sopravvenuto accertamento; tuttavia, anche un potere configurato come doveroso deve essere esercitato nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e corretta istruttoria, soprattutto quando incide su una posizione già consolidata dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale. L'errata selezione del profilo dell'organizzazione datoriale è stata qualificata come errore materiale, non idoneo a mettere in discussione l'identità del datore, del professionista incaricato o l'autenticità dell'istanza; l'amministrazione avrebbe dovuto consentirne la rettifica mediante soccorso istruttorio. Anche la discordanza sulla durata del rapporto richiedeva un approfondimento o una richiesta di chiarimenti, non una revoca automatica. Quanto alla documentazione alloggiativa, il ricorrente aveva prodotto una certificazione comunale di idoneità alloggiativa, anteriore all'istanza, nonché il permesso di soggiorno del proprietario dell'immobile; la revoca risultava quindi fondata su un difetto di istruttoria e su un travisamento dei fatti. Il Collegio ha inoltre valorizzato la sproporzione della misura rispetto a irregolarità formali e sanabili e la lesione dell'affidamento ingenerato dal nulla osta, dal visto e dall'ingresso regolare. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 d.l. 73/2022

    al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso

    La previsione della revoca in caso di sopravvenuto accertamento di elementi ostativi non esclude il controllo giudiziale sul corretto esercizio del potere né consente automatismi fondati su irregolarità meramente formali; l'amministrazione deve comunque rispettare istruttoria, ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    L'amministrazione deve poter richiedere la rettifica o la regolarizzazione di errori materiali e carenze documentali chiaribili, quando non siano in discussione i requisiti sostanziali e l'autenticità dell'istanza.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento deve esplicitare le ragioni concrete per cui la documentazione prodotta è mancante o inidonea; una motivazione meramente apparente non è sufficiente a giustificare la revoca.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    La frode o falsificazione rilevante ai fini della revoca deve riguardare elementi sostanziali del rapporto di lavoro e denotare la simulazione del rapporto, non meri atti accessori o irregolarità formali estranee alla sua effettiva esistenza.

Massime di principio

  • Il potere di revocare il nulla osta al lavoro subordinato, anche quando previsto come conseguenza doverosa del sopravvenuto accertamento di elementi ostativi nella procedura semplificata, deve essere esercitato nel rispetto dei principi di corretta istruttoria, ragionevolezza e proporzionalità.
  • La trasmissione di un'istanza tramite un profilo telematico erroneamente selezionato non giustifica la revoca del nulla osta quando l'identità del datore di lavoro, del professionista incaricato e l'autenticità della richiesta risultino comunque individuabili; l'irregolarità deve essere trattata, ove possibile, mediante rettifica o soccorso istruttorio.
  • Le incongruenze formali nella durata del rapporto di lavoro non possono determinare automaticamente la revoca del nulla osta se sono suscettibili di spiegazione e chiarimento; l'amministrazione deve svolgere un adeguato approfondimento istruttorio prima di adottare una misura afflittiva.
  • La revoca non può fondarsi sull'asserita mancanza di documenti che risultino già prodotti, nella disponibilità dell'amministrazione o agevolmente verificabili; una simile decisione è viziata da difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
  • Quando il nulla osta abbia già consentito il rilascio del visto e l'ingresso regolare dello straniero, la revoca basata su irregolarità formali e sanabili deve essere sottoposta a un rigoroso giudizio di proporzionalità e deve tenere conto dell'affidamento concretamente ingenerato nel destinatario.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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