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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15895/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato a seguito della remissione di querela relativamente al reato di minaccia (contestato anche con l'aggravante dell'uso di un'arma e richiamando l'art. 339). Il PM ha dedotto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto efficace la remissione di querela malgrado la minaccia fosse stata commessa con un'arma (un ammortizzatore in acciaio), sicché il reato doveva essere procedibile d'ufficio e non estinguibile per remissione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la minaccia commessa brandendo un ammortizzatore in acciaio integra la fattispecie "commessa con armi" ai sensi dell'art. 339 (aumento di pena) e della qualificazione fornita dagli artt. 585 comma 2 cod. pen. e 4 legge n.110/1975, sicché il reato era procedibile d'ufficio e non poteva essere estinto per remissione di querela. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo (capo 2), e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Caltagirone in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    La Corte distingue tra la procedibilità a querela e i casi di procedibilità d'ufficio: quando ricorre l'aggravante di cui al comma 3 (uso di arma) la procedibilità non è più subordinata alla querela e la remissione non ne estingue il reato.

  • art. 339 cod. pen.

    «le pene [...] sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte»

    La Corte interpreta la locuzione "commessa con armi" come comprensiva dell'uso di oggetti qualificabili come arma o di strumenti atti ad offendere; tale circostanza determina l'aumento di pena e rileva ai fini della procedibilità d'ufficio.

  • art. 585, comma 2 cod. pen.; art. 4 legge n.110/1975

    Richiamate per definire quando un oggetto sia qualificabile come arma (arma da sparo o strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, ovvero strumento atto ad offendere). La Corte applica tale parametro per qualificare l'ammortizzatore come strumento idoneo a integrare l'aggravante.

  • artt. 593, comma 2; 550, commi 1 e 2; 569; 623, lett. d) cod. proc. pen.

    Riferimenti procedurali utilizzati per motivare il rinvio: la sentenza impugnata era inappellabile e la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio in diversa composizione scegliendo la competenza ai sensi degli articoli indicati; è richiamata anche la disciplina sul ricorso per saltum e sui casi di individuazione della Sezione competente.

Massime di principio

  • Se la minaccia è commessa usando un oggetto qualificabile come arma o uno strumento atto ad offendere, l'aggravante "commessa con armi" si configura e il reato diventa procedibile d'ufficio: la remissione di querela non estingue il procedimento.
  • Per valutare se un oggetto integri un'arma non è necessario che sia un'arma da sparo: rileva la destinazione naturale o l'idoneità dell'oggetto ad offendere (criterio degli artt. 585/2 e legge 110/1975).
  • La qualificazione dell'evento (uso di arma) deve emergere dagli atti: se risulta che l'imputato ha brandito o usato uno strumento idoneo a offendere, il PM può impugnare una decisione di estinzione per remissione di querela.
  • Quando la Cassazione annulla una sentenza inappellabile per vizi di diritto relativi alla procedibilità, rinvia il processo al tribunale di merito in diversa composizione per consentire nuovo giudizio.
  • In fase di valutazione della querela e della sua remissione, occorre sempre verificare la presenza di aggravanti ex lege che incidono sulla procedibilità (es. uso di armi, minaccia realizzata in modi previsto dall'art. 339), poiché tali aggravanti escludono l'efficacia estintiva della remissione.

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