Cassazione Penale, Sentenza n. 27580/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda la richiesta, proposta da una terza interessata, di revoca della confisca di quattro immobili siti a Peschiera Borromeo, già disposta nei confronti di altro soggetto con sentenza di applicazione della pena per il reato di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. e art. 61, n. 7, c.p., con confisca ex artt. 240 e 640-quater c.p. La richiedente sosteneva di essere la reale proprietaria dei beni e di aver corrisposto il saldo prezzo, oltre a imposte e spese di gestione, deducendo di essere terza estranea al reato e di aver avuto notizia della confisca solo con la notifica dell’ordine di sgombero. Il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza ritenendo che la provvista fosse comunque riferibile al condannato e valorizzando le dichiarazioni rese da quest’ultimo sulla intestazione fittizia. Contro la successiva sentenza della Cassazione che aveva rigettato il ricorso avverso tale ordinanza, la terza interessata proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., deducendo errore materiale o di fatto della Corte per avere affermato, nel precedente giudizio, che il ricorso originario non contenesse specifiche allegazioni sulle modalità di acquisto, sulla restituzione della caparra e sui redditi leciti impiegati per il saldo, sostenendo invece che tali deduzioni e i documenti bancari erano stati effettivamente prodotti e non esaminati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. sia esperibile solo contro pronunce di condanna, intese come applicazioni di una sanzione penale, oppure contro decisioni della Cassazione che incidano stabilmente su un giudicato di condanna; non è invece utilizzabile, come nel caso di specie, per impugnare una decisione della Cassazione resa su ricorso avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione relativo alla restituzione o revoca della confisca a favore di un terzo interessato. La Corte ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui il terzo interessato al provvedimento di confisca non è legittimato a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., né a chiedere la correzione dell’errore materiale, dovendo eventualmente attivare l’incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Rimedio straordinario esperibile solo dal condannato e solo in relazione a decisioni della Cassazione che incidano su una pronuncia di condanna o su un giudicato di condanna; non utilizzabile dal terzo interessato alla confisca.
art. 611 c.p.p.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con l'intervento delle parti secondo la disciplina vigente.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 676 c.p.p.
Rimedio indicato per il terzo interessato che intenda far valere la propria posizione rispetto al provvedimento di confisca.
art. 240 c.p.
Norma richiamata quale base della confisca disposta in sede di applicazione della pena.
art. 640-bis c.p.
Reato presupposto della confisca disposta nei confronti del condannato.
art. 640-quater c.p.
Norma richiamata quale fondamento della confisca per equivalente disposta sul bene.
art. 61, n. 7, c.p.
Circostanza aggravante contestata nel procedimento a carico del soggetto poi colpito da confisca.
art. 444 c.p.p.
La confisca era stata disposta nella sentenza di applicazione della pena.
art. 234 c.p.p.
Richiamato nel ricorso originario quale norma in tema di documentazione prodotta dalla difesa.
art. 322-ter c.p.
Norma richiamata nel ricorso, in relazione alla disciplina della confisca per equivalente.
art. 111 Cost.
Invocato nel ricorso originario in relazione al vizio di motivazione e al diritto al contraddittorio/giusto processo.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, riservato al soggetto condannato e alle decisioni della Cassazione che abbiano incidenza su una pronuncia di condanna o sul relativo giudicato.
- Quando la decisione di legittimità riguarda un provvedimento del giudice dell’esecuzione su restituzione o revoca della confisca a favore di un terzo, il terzo interessato non può utilizzare il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.; il rimedio corretto è l’incidente di esecuzione.
- La correzione dell’errore materiale non è esperibile quando la censura comporterebbe una modifica sostanziale della decisione e non una mera emenda di refusi o sviste formali.
- Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario, la Corte valorizza la distinzione tra giudicato di condanna e provvedimenti incidentali dell’esecuzione che non incidono sull’accertamento del fatto o sulla pena.
- In caso di inammissibilità determinata da profili di colpa nel ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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