Cassazione Penale, Sentenza n. 34868/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare avverso l'ordinanza del G.I.P. del 16/01/2023 che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. La difesa deduceva violazione di legge per errata applicazione dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che l'obbligo di notificare l'istanza alle persone offese sussisterebbe solo quando esista una relazione qualificata tra autore e vittima o un concreto pericolo di recidiva nei confronti della stessa vittima; nel caso concreto, si trattava di una rapina estemporanea senza tale relazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha confermato l'interpretazione richiamata dall'ordinanza impugnata e dalle Sezioni Unite (n. 17156/2021) secondo la quale, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, l'obbligo di notificare la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare di cui all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. non richiede necessariamente l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore e vittima né l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva specificamente diretta contro quella vittima. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen., comma 3
La norma disciplina l'obbligo di notificare alle persone offese la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare. La giurisprudenza di legittimita e le Sezioni Unite hanno interpretato tale obbligo in senso non limitativo: per i delitti commessi con violenza alla persona non e' necessario che sussista un precedente rapporto qualificato tra autore e vittima o un rischio di recidiva specifico verso quella vittima per rendere dovuta la notifica
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando, anche per colpa, il ricorso risulti inammissibile; qui e' stato applicato per valutare i profili di colpa nella causa di inammissibilita e fissata una somma equa di euro tremila
Sezioni Unite, n. 17156 del 30/09/2021 (giurisprudenza)
Rv. 283042 - 02, motivazione § 10.2.2, pagg. 36-37
Decisione di riferimento che afferma che nei procedimenti per delitti con violenza alla persona non e' necessariamente richiesta l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore e vittima o di un concreto pericolo di recidiva specificamente riguardante quella vittima ai fini dell'obbligo di notifica previsto dall'art. 299, comma 3
Massime di principio
- Nei reati commessi con violenza alla persona, l'obbligo di notificare la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare non e' circoscritto ai casi in cui esista un rapporto pregresso o un rischio di recidiva verso la stessa vittima; pertanto il giudice puo' disporre che la notifica sia effettuata anche in assenza di tali presupposti
- Chi impugna per violazione dell'art. 299, comma 3 deve confrontarsi con l'orientamento delle Sezioni Unite: riferimenti a precedenti orientamenti discordanti sono difficilmente efficaci se successivamente superati dalle Sezioni Unite
- La prospettazione di profili meramente formali o la diversa valutazione della 'relazione qualificata' tra autore e vittima, se contrastante con il principio consolidato, puo' portare all'inammissibilita del ricorso e all'addebito delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende
- In sede di richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare e nei relativi appelli cautelari e' prudente verificare e, ove opportuno, effettuare le notifiche previste alle persone offese per evitare vizi procedurali che possano determinare l'inammissibilita del gravame
- Le difese in casi di reati violenti dovrebbero motivare in modo specifico in quali termini la mancata notifica abbia ffettivamente leso il diritto di difesa o il contraddittorio delle persone offese, tenendo conto della giurisprudenza di legittimita
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