Sentenza n. 3149/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il decreto presidenziale di annullamento in autotutela della concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva impugnato la sentenza del TAR Lazio, deducendo che il nuovo decreto di annullamento adottato dall'Amministrazione il 19 febbraio 2024 avesse natura meramente confermativa e non fosse idoneo a sostituire l'originario provvedimento di annullamento del 23 maggio 2022. Ha inoltre denunciato violazione ed elusione del giudicato, carenza istruttoria, violazione del principio del ne bis in idem e tardività dei provvedimenti di annullamento. La controversia traeva origine dall'annullamento in autotutela del decreto di concessione della cittadinanza italiana rilasciato nel 2016 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L'Amministrazione aveva ritenuto che la concessione fosse stata adottata nell'ambito di un circuito illecito accertato penalmente, caratterizzato dall'alterazione informatica di numerose pratiche di cittadinanza e dall'omissione delle verifiche prescritte, incluso il requisito reddituale. L'appellante ha altresì proposto un ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., con domanda subordinata di conversione dell'azione ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il decreto originariamente impugnato è stato integralmente sostituito dal successivo decreto del 19 febbraio 2024, adottato all'esito del riesame disposto in sede cautelare. Poiché il nuovo provvedimento aveva autonoma lesività e non era stato tempestivamente impugnato, i suoi effetti si erano consolidati e l'eventuale annullamento dell'atto originario non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta per l'appellante; correttamente, quindi, il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile, poiché un'ordinanza cautelare, essendo provvisoria e destinata a essere assorbita dalla decisione finale, non forma giudicato. L'Amministrazione aveva comunque adempiuto all'obbligo derivante dalla misura cautelare, svolgendo una nuova istruttoria e adottando un provvedimento autonomamente motivato. È stata inoltre dichiarata inammissibile la domanda subordinata di conversione dell'azione ex art. 32, comma 2, c.p.a., in quanto la conversione non può superare preclusioni processuali già maturate, eludere il termine decadenziale per l'impugnazione degli atti amministrativi o alterare il corretto riparto dei gradi di giudizio. Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto infondate le censure dell'appellante: la concessione della cittadinanza era stata viziata da una condotta illecita definitivamente accertata, consistente nell'accesso abusivo ai sistemi informatici dell'Amministrazione e nell'alterazione delle pratiche, con definizione favorevole in assenza dell'istruttoria prescritta, in particolare sul requisito reddituale. Ai fini amministrativi rilevava il dato oggettivo della compromissione della funzione pubblica e della deviazione del procedimento, anche indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità penale personale dell'interessato. Il coinvolgimento della pratica nel circuito illecito escludeva un affidamento meritevole di tutela. I vizi erano genetici e insanabili e prevaleva l'interesse pubblico alla rimozione dello status indebitamente conseguito. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa della concessione della cittadinanza italiana originariamente rilasciata all'interessato.
art. 62 c.p.a.
È richiamato in relazione all'appello cautelare precedentemente accolto, in seguito al quale l'Amministrazione ha proceduto al riesame della posizione dell'interessato.
art. 112 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto inammissibile perché non può configurarsi un giudicato su un'ordinanza cautelare provvisoria.
art. 32, comma 2, c.p.a.
La conversione dell'azione non può superare preclusioni processuali già maturate, eludere il termine decadenziale per impugnare atti amministrativi o alterare il corretto riparto dei gradi di giudizio.
artt. 615-ter e 615-quater c.p.
Sono richiamati in relazione alla condanna penale definitiva della dipendente che aveva alterato abusivamente le pratiche di cittadinanza mediante accesso ai sistemi informatici dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo originariamente impugnato è integralmente sostituito da un nuovo atto autonomamente lesivo, il ricorso contro l'atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; il nuovo atto deve essere autonomamente e tempestivamente impugnato.
- L'accoglimento di un appello cautelare non forma giudicato sostanziale, poiché l'ordinanza cautelare è provvisoria e destinata a essere assorbita dalla decisione finale; non è quindi esperibile l'ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un giudicato inesistente.
- La conversione dell'azione prevista dall'art. 32, comma 2, c.p.a. non consente di superare preclusioni processuali già maturate, eludere i termini decadenziali per l'impugnazione degli atti amministrativi o modificare il corretto svolgimento dei gradi di giudizio.
- Nell'esercizio del potere amministrativo di rimozione di uno status ottenuto attraverso la compromissione illecita del procedimento, rileva il dato oggettivo della deviazione della funzione pubblica e dell'omissione delle verifiche prescritte, anche indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità penale personale del destinatario.
- La concessione amministrativa viziata ab origine dall'alterazione illecita dell'istruttoria e dall'omissione di verifiche essenziali presenta vizi genetici e insanabili; il destinatario non può invocare un affidamento meritevole di tutela quando la sua pratica sia stata coinvolta nel circuito illecito.
- L'interesse pubblico alla rimozione di uno status indebitamente conseguito può prevalere sulle ricadute personali dell'annullamento, ferma restando la possibilità di avvalersi delle ordinarie forme di tutela previste per la vita familiare e la posizione di soggiorno.
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