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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32256/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

La consumatrice aveva acquistato presso il negozio della società venditrice un mobile da cucina, un tavolo e quattro sedie. Subito dopo la consegna aveva riscontrato sul mobile da cucina una scheggiatura sul top e una lesione sul fianco destro; nonostante le richieste di riparazione e le rassicurazioni ricevute, il difetto non era stato eliminato. In primo grado aveva chiesto la risoluzione del contratto, in subordine la sostituzione del bene e il risarcimento del danno, ottenendo la risoluzione e la restituzione del prezzo. In appello la venditrice aveva contestato la sussistenza dei vizi, la risoluzione dell’intero contratto e le spese, e il Tribunale aveva riformato integralmente la decisione ritenendo non provato il difetto di conformità e, comunque, non provata la sua esistenza al momento della consegna. Nel ricorso per cassazione la consumatrice ha dedotto: 1) nullità del procedimento e violazione dell’art. 116 c.p.c. per il modo in cui il giudice d’appello aveva valutato atti e prove, anche con riferimento a dichiarazioni rese in interrogatorio formale; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e omessa applicazione della presunzione di cui all’art. 132, comma 3, cod. cons., sostenendo che il difetto, manifestatosi entro sei mesi dalla consegna, si presumesse già esistente a tale data; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme del codice del consumo; 4) violazione degli artt. 129, 130 e 132 cod. cons. per il mancato riconoscimento dei rimedi spettanti al consumatore, inclusa la risoluzione; 5) erronea regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo, infondato il terzo, assorbiti il quarto e il quinto.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso, ha cassato la sentenza del Tribunale di Perugia e ha rinviato la causa al Tribunale di Perugia in diversa composizione. Ha rigettato il primo e il terzo motivo; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto. La cassazione è avvenuta perché il giudice di appello aveva fatto malgoverno della presunzione legale prevista dal codice del consumo: quando il difetto di conformità si manifesta entro sei mesi dalla consegna, esso si presume esistente sin da quel momento, salvo prova contraria. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare il difetto lamentato alla luce di tale regola e della natura del bene venduto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava in realtà a una nuova valutazione del merito; non è consentito in cassazione sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio, ma ritenuto superato dalla presunzione legale di conformità/esistenza del difetto prevista dal codice del consumo.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di confessione, ma non accolto come decisivo ai fini della cassazione.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di confessione giudiziale, senza essere ritenuto decisivo per l’esito.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento all’interrogatorio formale.

  • art. 347 c.p.c.

    La mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado non determina di per sé nullità del procedimento o della sentenza d’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato rigettato perché la ricorrente confondeva l’omesso esame di un fatto storico decisivo con la contestazione dei presupposti costitutivi della domanda.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato solo per la censura sulle spese, poi assorbita.

  • art. 128 cod. cons.

    Richiamato come parte della disciplina della garanzia legale di conformità del bene venduto al consumatore.

  • art. 129 cod. cons.

    Richiamato per definire il difetto di conformità e i relativi presupposti di tutela del consumatore.

  • art. 130 cod. cons.

    Richiamato per i rimedi del consumatore e per individuare il momento di rilevanza della responsabilità del venditore nella consegna del bene.

  • art. 132, comma 3, cod. cons.

    «Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità»

    È stata ritenuta applicabile la presunzione legale di esistenza originaria del difetto quando questo si manifesta entro sei mesi dalla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene/difetto.

  • art. 1376 c.c.

    Richiamato per contrapporre il principio consensualistico alla regola speciale del codice del consumo, che ancora la responsabilità del venditore al momento della consegna.

Massime di principio

  • Nel rapporto di vendita al consumatore, la verifica della conformità del bene va compiuta con riferimento al momento della consegna, non al mero perfezionamento consensuale del contratto.
  • Se il difetto di conformità si manifesta entro sei mesi dalla consegna, opera una presunzione legale di preesistenza del difetto al momento della consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene o del vizio.
  • La prova contraria alla presunzione non può essere esclusivamente ipotetica o fondata su valutazioni generiche: il giudice deve verificare se gli elementi acquisiti siano realmente idonei a superare la presunzione di legge.
  • In cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usata per riesaminare l’intero materiale probatorio o per contestare la valutazione dei fatti costitutivi della domanda.
  • La mancata trasmissione del fascicolo d’ufficio di primo grado in appello non comporta automaticamente nullità, se il giudice di merito mostra di conoscere e valutare le risultanze istruttorie rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniGaranzia dei beni di consumo
RamiContrattiProcesso civileConsumatori
IstitutiOnere della provaNullità

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