Cassazione Penale, Sentenza n. 32564/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti deducevano plurime censure: vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alle prove indiziarie e testimoniali (anche sulle dichiarazioni del collaboratore De Maio/Di Maio), carenza di riscontri individualizzanti e contraddittorietà nel ritenere ruoli apicali o partecipazioni associative (art.416-bis e connessi); eccezione di violazione del divieto di ne bis in idem (art.649 c.p.p.) per Emanuele Sessa; doglianze sulla qualificazione dei reati e sulla trasformazione dell'imputazione (es. per Altieri: condanna per concorso morale anziché materiale, presunta violazione art.521 c.p.p.); contestazione del riconoscimento di aggravanti (in particolare art.416-bis commi 4-5 e art.416-bis.1 "metodo mafioso"); richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (art.603 c.p.p.) per la reformatio in peius relativa all'aggravante; questioni probatorie relative a intercettazioni, riconoscimenti e immagini video; contestazione del trattamento sanzionatorio e della mancata concessione delle attenuanti generiche; per alcuni capi (es. reato di danneggiamento con minaccia, capo L-ter) deduzione di sopravvenuto difetto di querela a seguito di modifiche normative.
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i ricorsi, ha deciso: - Enrico Bisogni: ricorso dichiarato inammissibile; conferma della motivazione della Corte d'appello sulla base di elementi indiziari e riscontri (condanne di altri coimputati, intercettazioni, presenza nei luoghi, contatti) ; - Emanuele Sessa: ricorso inammissibile; la Corte territoriale aveva adeguatamente distinto i sodalizi ai fini del divieto di ne bis in idem e fornito motivazione sufficiente su partecipazione ed uso intimidatorio; - Francesco Sessa: il ricorso è inammissibile in massima parte, ma è accolto limitatamente al capo L-ter (danneggiamento con minaccia) per sopravvenuto difetto di querela dopo la modifica normativa: la condanna per quel capo è annullata e la pena eliminata (mesI sei di reclusione cancellati); - Francesco Altieri: ricorso inammissibile; la trasformazione in condanna per concorso morale non ha violato il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza e la motivazione è ritenuta adeguata; - Antonio Anastasio: ricorso infondato; la Corte di appello ha correttamente riconosciuto l'aggravante del "metodo mafioso" e fornito motivazione rafforzata senza necessità di rinnovazione istruttoria nel caso concreto, la responsabilità è stata confermata; - Cira Iodice e Carlo Della Corte: ricorsi inammissibili; la Corte territoriale ha fornito valutazione non manifestamente illogica circa la consapevolezza di aver dato rifugio a un fuggitivo e la motivazione sulle intercettazioni e collegamenti è di merito non sindacabile in cassazione; - Spese e sanzioni: condanna al pagamento delle spese processuali per vari ricorrenti; Bisogni Enrico, Altieri Francesco, Iodice Cira e Della Corte Carlo condannati anche al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per inammissibilità dei ricorsi; Anastasio Antonio e Sessa Emanuele pure condannati al pagamento delle spese; richieste di condanna alle spese presentate dalle parti civili rigettate per carenza di contributo utile. In sintesi, la gran parte dei ricorsi è stata dichiarata inammissibile o rigettata; unica parziale accoglienza per sopravvenuto difetto di querela sul capo L-ter a favore di Francesco Sessa.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma base sull'associazione di tipo mafioso: la Corte ha confermato l'applicazione quando il compendio probatorio dimostra la forza di intimidazione diffusa, la partecipazione e i reati-fine coerenti con il programma criminoso.
art. 416-bis commi 4 e 5 cod. pen.
Aggravante per disponibilità di armi: la Corte ritiene sufficiente l'accertamento dell'uso delle armi nei reati-fine come indice di armamento del gruppo criminale, non essendo necessario provare la disponibilità per ogni singolo associato.
art. 416-bis.1 (art.7 L.203/91) cod. pen.
Aggravante per l'utilizzo del "metodo mafioso": ha carattere oggettivo; è sufficiente che violenza/minaccia evocchino la forza intimidatrice tipica delle organizzazioni mafiose, applicabile a tutti i concorrenti nel reato.
art. 649 cod. proc. pen.
Divieto di ne bis in idem: la Corte sottolinea che non opera quando i fatti o l'organizzazione sono diversi; mutamenti di ruolo o composizione interna non bastano per escludere la diversità del fatto.
art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.
Rinnovazione istruttoria in appello: la Corte afferma la necessità di rinnovazione quando la reformatio in peius in appello si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative, salvo che l'appello corregga un errore di diritto valorizzando elementi già presenti nel giudizio di primo grado.
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di corrispondenza tra accusa e sentenza: la Corte conferma che la trasformazione dell'imputazione in responsabilità a titolo di concorso morale non viola il principio se la nuova qualificazione è contigua e la difesa ha potuto esercitarsi sull'oggetto del processo.
art. 635 cod. pen.
Danneggiamento con minaccia: la Corte segnala che dopo la novella (cd. "legge Cartabia") il reato è procedibile a querela; in mancanza di querela sopravviene il difetto di procedibilità e l'annullamento per quel capo.
art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem) - richiamo giurisprudenziale
Ribadito che l'identità del fatto è fattore sostanziale per il divieto, non l'identità di titolo o ruolo; occorre sovrapposizione dei segmenti di condotta per invocare il ne bis in idem.
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della attendibilità delle dichiarazioni)
Sull'attendibilità della persona offesa: le dichiarazioni dell'offeso possono essere valutate come prova autonoma previa motivazione sulla credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca; la Corte di merito ha ampio margine di apprezzamento salvo manifeste contraddizioni.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ricorda che la mera fissazione della pena al minimo edittale non obbliga automaticamente a riconoscere attenuanti; la meritevolezza delle attenuanti deve essere motivata se concessa.
art. 616 cod. proc. pen.
Condanna alle spese e sanzioni per ricorsi inammissibili: la Corte ha disposto condanne alle spese e contributi alla Cassa delle ammende per ricorsi ritenuti inammissibili, applicando l'articolo per la liquidazione delle spese del procedimento.
Massime di principio
- La Cassazione non rifà il giudizio di merito: i controlli su motivazione e logica sono limitati a vizi formali, illogicità manifeste o violazioni di legge; le rivalutazioni probatorie non sono ammesse.
- Per il divieto di ne bis in idem è necessario dimostrare l'identità sostanziale del fatto; differenze temporali, compositive o di ruolo possono legittimare una nuova imputazione se il fatto non è sovrapponibile.
- L'aggravante del "metodo mafioso" ha natura oggettiva e può essere applicata a tutti i concorrenti quando le modalità di violenza/minaccia evocano la forza intimidatrice tipica delle mafie; non richiede l'accertamento formale di un'associazione mafiosa.
- Quando la riforma in peius in appello si fonda su una diversa valutazione di dichiarazioni assunte in primo grado, in linea di principio è richiesta la rinnovazione dell'istruttoria (salvo che la diversa qualificazione corregga un errore di diritto valorizzando elementi già emersi).
- La trasformazione della responsabilità (es. da autore materiale a concorso morale) non viola il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza se la nuova ricostruzione è contigua alla contestazione originaria e la difesa ha potuto esercitarsi sul punto.
- Eventuali modifiche legislative che rendono un reato procedibile a querela possono determinare, se manca la querela, il sopravvenuto difetto di procedibilità e l'annullamento della condanna per quel capo.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna, purché la Corte di merito motivi adeguatamente sulla loro attendibilità; il sindacato di legittimità è limitato a casi di manifesta illogicità o contraddizione.
- Ricorsi manifestamente inammissibili possono essere sanzionati con condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende; valutare con attenzione la fondatezza formale del ricorso prima del deposito.
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