Sentenza del 08/06/2015 n. 3201 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Omessi ricavi - Necessità della certezza o probabile certezza della produzione di un reddito in nero - Difetto di motivazione - Illegittimità dell'avviso per carenza del presupposto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato annullato per carenza del presupposto impositivo e per difetto di motivazione. Gli elementi indicati dall'Amministrazione non dimostravano, neppure con un grado di probabilità accettabile, che i viaggi o i carichi sospetti fossero riferibili alla società o che costituissero ricavi occultati. Non è quindi stata ritenuta provata la produzione di reddito in nero.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione presunti ricavi omessi, ritenendo che alcuni viaggi o carichi sospetti costituissero indizio della produzione di reddito non dichiarato. Il ricorso si fondava sulla carenza di motivazione e sull'assenza di una prova sufficientemente certa del collegamento tra tali movimentazioni e l'attività della società, nonché della loro provenienza da un deposito riconducibile alla stessa.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento basato su ricavi omessi deve indicare elementi concreti e specificamente riferibili al contribuente, non essendo sufficienti sospetti generici o mere anomalie.
- Gli elementi presuntivi devono dimostrare, con certezza o con un grado di probabilità ragionevole e verificabile, sia la riferibilità delle operazioni al contribuente sia la loro idoneità a evidenziare ricavi non dichiarati.
- Quando l'Amministrazione non prova il collegamento tra i beni, i trasporti o i carichi contestati e l'attività o i depositi del contribuente, viene meno il presupposto impositivo.
- La motivazione dell'avviso deve consentire al contribuente di comprendere con precisione quali fatti siano contestati e perché tali fatti dimostrino l'esistenza di reddito occulto; in caso contrario, l'atto può essere annullato.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe verificare la provenienza dei dati utilizzati dall'Amministrazione, la loro riferibilità soggettiva e il passaggio logico che conduce dalla movimentazione sospetta alla quantificazione dei ricavi presunti.
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