Sentenza n. 824/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento • del provvedimento, comunicato in data 15.06.2024 benché datato 08.06.2024, con il quale il Consiglio della Classe 1FI, in sede di scrutinio finale, deliberava di non ammettere l’alunno, -OMISSIS-, alla classe successiva; • del verbale dello scrutinio finale emesso in data 08.06.2024 dal Consiglio di Classe della I^ Sezione FI, presieduto dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa -OMISSIS-, nonché dei connessi allegati (precisamente: Relazione di classe e Tabellone con i voti), con il quale il minore -OMISSIS- non veniva ammesso alla classe successiva; • di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio di classe di non ammissione dello studente alla classe successiva, con verbale di scrutinio finale e relativi allegati
Esito
La controversia
Il ricorrente, quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore, aveva impugnato la deliberazione del Consiglio della classe 1FI, comunicata il 15 giugno 2024 e adottata in sede di scrutinio finale l'8 giugno 2024, con cui lo studente non era stato ammesso alla classe successiva, nonché il verbale dello scrutinio finale, la relazione di classe, il tabellone dei voti e gli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio, con atto notificato e depositato il 14 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia integrasse i requisiti formali previsti dall'art. 84 c.p.a., poiché sottoscritta dall'avvocato munito di mandato speciale e notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza. In assenza di opposizione delle controparti, il Collegio ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese della fase di merito sono state compensate, considerato il consenso dell'amministrazione resistente; è rimasta ferma la precedente statuizione relativa alle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
almeno dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia agli atti deve essere sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in assenza di opposizione, il giudice ne prende atto.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia agli atti, in presenza dei presupposti processuali, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
art. 84, comma 3, c.p.a.
almeno dieci giorni prima dell'udienza
L'opposizione della controparte alla rinuncia deve essere proposta secondo la disciplina prevista dalla norma; in mancanza, la rinuncia produce l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio amministrativo è idonea a determinare l'estinzione del processo quando è sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale, è notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non vi è opposizione ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- In presenza di una rinuncia processualmente valida e non opposta, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Le spese della fase di merito possono essere compensate quando vi sia il consenso della parte resistente, restando autonome le statuizioni sulle spese relative alla fase cautelare.
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