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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45127/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per diverse ragioni: Brunetti deduce violazione del divieto di reformatio in pejus per l'aumento degli incrementi applicati ai reati satellite; Gadaleta censura l'erronea esclusione della continuazione fra fatti connessi allo stesso filone di indagine; Pangallo contesta la rideterminazione della pena post patteggiamento, sostenendo che siano state travolte statuizioni coperte dal giudicato e che non siano state considerate le attenuanti riconosciute in primo grado; Tenca lamenta illogicità motivazionale e contraddizione fra motivazione e dispositivo circa il "disegno criminoso"; Perrone deduce contraddittorietà e insufficiente motivazione circa il mancato assorbimento di varie cessioni nelle fattispecie di acquisto e contesta la mancata motivazione dell'entità dell'aumento (un mese) per la continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: per Brunetti il ricorso è manifestamente infondato (legittima la determinazione dell'aumento per continuazione anche se maggiore per singoli fatti purché non complessivamente peggiori la posizione); per Gadaleta manifestamente infondato (la Corte d'appello ha logicamente motivato l'assenza del vincolo di continuazione, anche considerando l'arresto e il ruolo marginale nei fatti successivi); per Pangallo il ricorso è inammissibile perché il patteggiamento in appello vincola la misura concordata e non può essere unilateralmente modificato salvo illegalità della pena; per Tenca manifestamente infondato (il contrasto fra motivazione e dispositivo va risolto dando prevalenza al dispositivo e ammettendo correzione di errore materiale); per Perrone manifestamente infondato sia quanto al mancato assorbimento delle cessioni (mancanza di contiguità temporale e identità della sostanza) sia quanto alla motivazione dell'aumento di pena (aumento di entità modesta non richiede motivazione dettagliata). Tutti i ricorsi sono respinti; i ricorrenti sono tenuti alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma che punisce le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; contestata come reato-base delle organizzazioni dedite al narcotraffico.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma sui delitti specifici in materia di stupefacenti; la Corte richiama la natura "a più fattispecie" dell'art.73 e il principio secondo cui azioni alternative svolte senza soluzione di continuità possono costituire un unico fatto.

  • Codice di procedura penale, art. 599-bis

    Regime del patteggiamento in appello; la capacità vincolante dell'accordo è richiamata per escludere modifiche alla misura concordata salvo ipotesi di illegittimità.

  • Codice di procedura penale, art. 597

    Divieto di reformatio in pejus: la Corte conferma che non è violato quando il giudice d'appello modifica singoli incrementi purché la posizione complessiva dell'imputato non sia peggiorata.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Criteri di motivazione impugnati: errori denunciati dai ricorrenti sono stati valutati alla stregua della loro rilevanza rispetto alla motivazione di merito.

  • Codice penale, art. 81

    Principio sulla continuazione: la Corte ricorda che l'arresto non interrompe automaticamente il disegno criminoso, rimettendo al giudice di merito la verifica concreta dell'eventuale frattura.

  • Codice di procedura penale, artt. 547 e 130

    Potere di correggere errori materiali: la discrepanza fra motivazione e dispositivo può essere sanata dando prevalenza al dispositivo e correggendo l'errore materiale.

Massime di principio

  • Il patteggiamento concordato in appello vincola il giudice: la pena concordata non può essere modificata se non per illegittimità della stessa.
  • Il divieto di reformatio in pejus non impedisce che il giudice d'appello riveda singoli incrementi per continuazione, purché la posizione complessiva non risulti effettivamente peggiorata.
  • La sussistenza della continuazione va valutata concretamente dal giudice di merito: l'arresto intervenuto tra fatti non esclude automaticamente l'unità del disegno criminoso, ma può essere elemento di frattura se giustificato da fatti concreti.
  • In materia di stupefacenti l'art. 73 è norma a più fattispecie; comportamenti alternativi posti in essere senza soluzione di continuità sulla stessa sostanza possono integrare un unico fatto e impedire il concorso formale.
  • Se dispositivo e motivazione divergono, prevale il dispositivo: l'errore materiale della motivazione può essere emendato sulla base delle norme che consentono la correzione formale.
  • Per incrementi di pena di modesta entità rispetto alla pena complessiva già inflitta, il giudice del rinvio non è obbligato a una motivazione particolarmente analitica sull'entità dell'aumento.

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