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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7230/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per detenzione, sul proprio fondo agricolo, di una pistola semiautomatica con matricola abrasa, ricettazione e detenzione di parti di arma; il ricorrente deduceva: 1) carenza e/o contraddittorietà della motivazione rispetto alla possibilità che terzi fossero entrati nel fondo per via di un tratto di recinzione mancante; 2) errata applicazione della legge penale in relazione all'elemento della "detenzione" (assenza di relazione stabile con l'arma, dato l'occultamento e lo stato di conservazione); 3) mancanza di motivazione sulla ricettazione e sulle fattispecie richiamate (art.10 e 14 L.497/1974); 4) vizio di motivazione nel negare le circostanze attenuanti generiche nonostante precedenti penali lievi e remoti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato o, ove pertinente, inammissibile. Ha richiamato il principio della "doppia conforme": la sentenza di appello si salda con quella di primo grado formando un corpo decisorio unitario; entrambe forniscono motivazione logica ed esauriente. La Corte ha ritenuto probante il ritrovamento, nel terreno di pertinenza dell'imputato, della pistola funzionante, di parti di altra arma, e soprattutto di un kit per la manutenzione/pulizia delle armi nascosto tra le travi della tettoia del casolare presente sul fondo, nonché la cura costante del terreno (uso come orto, presenza di pollaio). Tali elementi hanno giustificato la ricostruzione della disponibilità e conoscenza delle armi da parte del proprietario, escludendo il dubbio prospettato circa l'ingresso di estranei. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità; il quarto motivo (attenuanti) inammissibile perché non confutava la motivazione sulla gravità e sulle modalità dei fatti. Condanna alle spese processuali a carico del ricorrente (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Parametro di illegittimità per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse logica ed esauriente e dunque non affetta dal vizio contestato

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Riferimento formale ai motivi di ricorso in cassazione; la Corte ricorda i requisiti di specificità richiesti per i motivi

  • art. 23, comma 3, legge n. 110/1975

    Norma penale che disciplina la detenzione di armi e parti di armi; la Corte ha ritenuto integrato l'elemento materiale della detenzione sulla base della disponibilità e degli elementi probatori raccolti

  • art. 10 e art. 14 legge n. 497/1974

    Norme richiamate in relazione al reato di ricettazione; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la ritenuta sussistenza del reato sulla base degli elementi probatori, mentre la censura difensiva è stata giudicata generica

  • art. 133 c.p.

    Regola sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che la gravità dei fatti e le modalità di detenzione dell'arma giustificassero il diniego delle attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiesta di specificità del motivo di ricorso; la Corte ha richiamato il principio per valutare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi

Massime di principio

  • In caso di "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado coerenti), il controllo di legittimità della Cassazione sulla motivazione è più restrittivo: le due decisioni possono essere lette congiuntamente come un unico corpo argomentativo
  • Elementi materiali come il ritrovamento dell'arma funzionante, parti di altra arma, e strumenti specifici (es. kit di manutenzione) nel fondo dell'imputato, uniti alla prova dell'uso/cura continuativa del terreno, sono ritenuti forti indizi di detenzione/possesso e possono escludere l'ipotesi dell'ingresso occasionale di terzi
  • Motivi di cassazione generici o non specificamente indicati nei termini di legge (art.581 e art.606 c.p.p.) sono frequentemente dichiarati inammissibili; è necessario enucleare il vizio e spiegare la sua decisività rispetto alla motivazione impugnata
  • Per contestare l'elemento della "detenzione" è necessario dimostrare l'effettiva mancanza di una relazione stabile tra l'imputato e l'oggetto; la semplice osservazione sull'occultamento o lo stato dell'arma può essere insufficiente se altri elementi connaturati indicano disponibilità
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dalla gravità e dalle modalità del fatto anche in presenza di precedenti penali lievi o remoti; va sempre contrapposta alla motivazione di merito con argomentazione specifica

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