Direttiva 2006/91
Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006 , concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (Versione codificata)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce un quadro minimo comune per combattere la cocciniglia di San José e impedirne la diffusione negli Stati membri. Impone misure di delimitazione delle zone contaminate e di sicurezza, trattamenti, distruzione o trasformazione dei vegetali contaminati, sorveglianza ufficiale e divieti di detenzione dell’organismo nocivo. Lascia agli Stati membri margini per misure supplementari o più rigorose e per deroghe controllate a fini scientifici e fitosanitari.
Misure minime per la lotta contro la cocciniglia di San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) e per impedirne la propagazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con riferimento alle misure fitosanitarie minime da adottare contro la cocciniglia di San José sulle piante dicotiledoni legnose e sui loro frutti. Riguarda in particolare vegetali vivi e parti vive di piante, piante ospiti dei generi elencati all’articolo 2, lettere a) e c), vivai, zone contaminate e zone di sicurezza, partite di vegetali non radicati nel suolo e frutti freschi. Sono previste esclusioni/limitazioni puntuali, tra cui i frutti e semi dalla nozione di "vegetali" e i frutti freschi leggermente contaminati dall’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1.
Direttiva 2006/91/CE del Consiglio sulla lotta contro la cocciniglia di San José
La direttiva è una codificazione della direttiva 69/466/CEE e mira a fissare misure minime comuni per contenere e prevenire la diffusione della cocciniglia di San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), organismo nocivo ritenuto particolarmente pericoloso per le piante dicotiledoni legnose. Il testo si fonda sull’esigenza di una lotta coordinata e simultanea a livello comunitario, lasciando agli Stati membri la possibilità di adottare misure supplementari o più rigorose quando necessario.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva intende proteggere la produzione agricola di piante dicotiledoni legnose e dei loro frutti, preservandone la capacità produttiva e limitando le perdite causate dall’organismo nocivo. Il legislatore UE sottolinea che le sole misure nazionali non sarebbero efficaci se la prevenzione e la repressione non fossero applicate in modo uniforme sul territorio dell’Unione.
Ambito di applicazione e definizioni
L’ambito riguarda le misure minime di contrasto alla cocciniglia di San José e alla sua propagazione. Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali per l’applicazione pratica:
- i "vegetali" comprendono piante vive e parti vive di piante, esclusi frutti e semi;
- i "vegetali o frutti contaminati" sono quelli sui quali sono presenti una o più cocciniglie non provate morte;
- le "piante ospiti" corrispondono ai generi elencati nell’articolo 2, lettera c);
- i "vivai" sono le colture di vegetali destinati al trapianto, alla moltiplicazione o alla circolazione come piante individuali con radici.
Misure in caso di presenza dell’organismo nocivo
Una volta accertata la presenza della cocciniglia di San José, gli Stati membri devono delimitare immediatamente una zona contaminata e una zona di sicurezza sufficientemente ampia per proteggere le aree circostanti. Nelle zone contaminate e di sicurezza deve essere effettuato un trattamento adeguato delle piante ospiti, con la finalità di eliminare il rischio di diffusione.
Obblighi relativi a vegetali contaminati, vivai e movimento di materiale vegetale
L’articolo 5 impone misure differenziate a seconda della situazione:
- i vegetali contaminati presenti nei vivai devono essere distrutti;
- gli altri vegetali contaminati o sospetti nelle zone contaminate devono essere trattati in modo da rendere non contaminati i vegetali e i frutti freschi prodotti, se immessi in commercio;
- le piante con radici ospiti e le parti destinate alla moltiplicazione prelevate nella zona contaminata possono essere ripiantate nella stessa zona o trasportate fuori solo se la contaminazione non è stata constatata e se sono state trattate per eliminare eventuali cocciniglie presenti.
Sorveglianza ufficiale e controlli
Nelle zone di sicurezza le piante ospiti devono essere sorvegliate ufficialmente e controllate almeno una volta all’anno per intercettare tempestivamente l’eventuale comparsa dell’organismo nocivo. La direttiva attribuisce quindi rilievo alla prevenzione e al monitoraggio continuo, non solo alla repressione delle infestazioni già accertate.
Partite di vegetali non radicati e frutti freschi
Per le partite di vegetali non radicati nel suolo e di frutti freschi in cui sia stata constatata una contaminazione, l’articolo 7 impone la distruzione dei materiali contaminati e il trattamento o la trasformazione degli altri elementi della partita per eliminare le cocciniglie eventualmente presenti. La regola non si applica alle partite di frutti freschi leggermente contaminati, che restano quindi fuori da tale specifico automatismo distruttivo.
Cessazione delle misure e divieto di detenzione
Le misure di lotta o prevenzione possono essere revocate solo se la presenza della cocciniglia di San José non sia più constatata. Inoltre, gli Stati membri devono vietare la detenzione dell’organismo nocivo, rafforzando così il sistema di contenimento e prevenzione.
Deroghe e margini di discrezionalità degli Stati membri
La direttiva riconosce un margine di flessibilità agli Stati membri. In particolare, possono essere autorizzate deroghe:
- per fini scientifici e di lotta fitosanitaria, nonché per esperimenti e lavori di selezione, alle misure degli articoli 4 e 5, dell’articolo 7, paragrafo 1, e dell’articolo 9;
- per la trasformazione immediata di frutti freschi contaminati;
- per la messa in circolazione nella zona contaminata di frutti freschi contaminati.
Tali deroghe sono ammissibili solo se controlli adeguati garantiscono che non compromettano la lotta contro l’organismo né ne favoriscano la diffusione. Gli Stati membri possono inoltre adottare disposizioni supplementari o più rigorose quando ciò sia necessario per la lotta o la prevenzione della propagazione.
Abrogazione della direttiva precedente e continuità normativa
La direttiva 69/466/CEE è abrogata, ma restano salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive indicate nell’allegato I, parte B. I rinvii alla direttiva abrogata devono ora intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Entrata in vigore e destinatarî
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non è indicato nel testo un nuovo termine di trasposizione, poiché l’atto è una direttiva codificata che sostituisce la disciplina precedente, richiamando i termini storici di recepimento riportati nell’allegato I, parte B.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva: misure minime da adottare negli Stati membri per combattere la cocciniglia di San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) e impedirne la propagazione. I considerando sottolineano che l’organismo è particolarmente pericoloso per le piante dicotiledoni legnose, che è già presente in vari Stati membri e che la lotta deve essere coordinata e metodica a livello dell’Unione.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 chiarisce le nozioni operative: "vegetali" sono le piante vive e le parti vive di piante, esclusi frutti e semi; "vegetali o frutti contaminati" sono quelli sui quali si trovano una o più cocciniglie di San José non provate morte; "piante ospiti" sono i vegetali dei generi elencati nel testo; "vivai" sono le colture di vegetali destinati al trapianto, alla moltiplicazione o alla circolazione come piante individuali con radici.
Delimitazione delle aree infestate
Ai sensi dell’articolo 3, non appena constatata la presenza della cocciniglia di San José, gli Stati membri devono delimitare una zona contaminata e una zona di sicurezza sufficientemente ampia da proteggere le aree circostanti.
Trattamenti obbligatori nelle zone contaminate e di sicurezza
L’articolo 4 impone agli Stati membri di disporre un adeguato trattamento delle piante ospiti nelle zone contaminate e nelle zone di sicurezza, con finalità di lotta e prevenzione della propagazione.
Misure sui vegetali contaminati e sulle piante ospiti
L’articolo 5 prevede che: i vegetali contaminati presenti in vivai siano distrutti; gli altri vegetali contaminati o sospetti nelle zone contaminate siano sottoposti a trattamento tale da rendere non più contaminati i vegetali e i frutti freschi prodotti e messi in circolazione; le piante con radici ospiti e le parti destinate alla moltiplicazione prelevate nella zona contaminata possano essere ripiantate o trasportate fuori dalla zona solo se non è stata constatata contaminazione e se sono state trattate per distruggere eventuali cocciniglie presenti.
Sorveglianza ufficiale nelle zone di sicurezza
L’articolo 6 richiede che nelle zone di sicurezza le piante ospiti siano sorvegliate ufficialmente e controllate almeno una volta all’anno per rilevare la comparsa della cocciniglia di San José.
Partite di vegetali non radicati e frutti freschi
L’articolo 7 stabilisce che, per ogni partita di vegetali non radicati nel suolo e di frutti freschi in cui sia stata constatata una contaminazione, i vegetali e frutti contaminati devono essere distrutti e gli altri devono essere trattati o trasformati per eliminare eventuali cocciniglie residue. Tale disciplina non si applica alle partite di frutti freschi leggermente contaminati.
Revoca delle misure
L’articolo 8 consente la revoca delle misure di lotta o di prevenzione solo quando non sia più constatata la presenza della cocciniglia di San José.
Divieto di detenzione dell’organismo nocivo
L’articolo 9 impone agli Stati membri di vietare la detenzione della cocciniglia di San José.
Deroghe autorizzabili
L’articolo 10 consente deroghe: alle misure degli articoli 4 e 5, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 9 per fini scientifici e di lotta fitosanitaria, per esperimenti e lavori di selezione; all’articolo 5, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 1, per la trasformazione immediata di frutti freschi contaminati e per la messa in circolazione, nella zona contaminata, di frutti freschi contaminati. Le autorizzazioni sono ammesse solo se controlli adeguati garantiscono che non compromettano la lotta né provochino rischio di propagazione.
Misure supplementari o più rigorose
L’articolo 11 consente agli Stati membri di adottare disposizioni supplementari o più rigorose, se necessarie per la lotta o la prevenzione della propagazione.
Abrogazione, rinvii e continuità normativa
L’articolo 12 abroga la direttiva 69/466/CEE, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento delle direttive indicate nell’allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 14 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 9 nov 2006Direttiva 2006/92
- direttiva · 3 nov 2006Direttiva 2006/89
- direttiva · 3 nov 2006Direttiva 2006/90
- direttiva · 16 nov 2006Direttiva 2006/111
- direttiva · 20 nov 2006Direttiva 2006/117
- direttiva · 20 nov 2006Direttiva 2006/110
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →