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direttiva

Direttiva 2006/89

Direttiva 2006/89/CE della Commissione, del 3 novembre 2006 , che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/89/CE della Commissione aggiorna per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE sul trasporto di merci pericolose su strada. Essa sostituisce integralmente gli allegati A e B con il riferimento all’ADR vigente dal 1° gennaio 2007, recependo così l’aggiornamento biennale dell’accordo internazionale. Gli Stati membri devono adeguare la normativa nazionale entro il 1° luglio 2007 e notificare alla Commissione le misure adottate e una tavola di concordanza.

Sesta adattazione tecnica degli allegati A e B della direttiva 94/55/CE al testo ADR applicabile dal 1° gennaio 2007 per il trasporto di merci pericolose su strada.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla disciplina del trasporto di merci pericolose su strada nel territorio degli Stati membri. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento tecnico degli allegati A e B della direttiva 94/55/CE, con rinvio alle versioni dell’ADR in vigore dal 1° gennaio 2007. È prevista la sostituzione dell’espressione "parte contraente" con "Stato membro"; il testo delle modifiche della versione 2007 sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena disponibile.

Sesta adattazione tecnica della direttiva 94/55/CE sul trasporto di merci pericolose su strada

La direttiva 2006/89/CE della Commissione interviene come aggiornamento tecnico della disciplina europea sul trasporto di merci pericolose su strada. Il suo obiettivo è allineare gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE alla versione dell’ADR applicabile dal 1° gennaio 2007, tenendo conto del carattere biennalmente aggiornato dell’accordo internazionale e del relativo periodo transitorio fino al 30 giugno 2007.

Finalità e contesto normativo

La direttiva si fonda sull’articolo 8 della direttiva 94/55/CE e richiama il parere favorevole del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 9 della medesima direttiva. La ratio è quella di garantire coerenza tra il diritto dell’Unione e l’evoluzione tecnica dell’ADR, evitando disallineamenti tra la disciplina europea e il quadro internazionale applicabile al trasporto su strada di merci pericolose.

Modifica degli allegati A e B

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE.

  • Il nuovo allegato A rinvia alle disposizioni dell’allegato A dell’ADR in vigore dal 1° gennaio 2007.
  • Il nuovo allegato B rinvia alle disposizioni dell’allegato B dell’ADR in vigore dalla stessa data.
  • In entrambi i casi, l’espressione "parte contraente" deve intendersi sostituita da "Stato membro".
  • Il testo delle modifiche della versione 2007 degli allegati ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena disponibile.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma impone un obbligo di risultato: adeguare l’ordinamento nazionale entro il 1° luglio 2007.

  • Entro tale data devono essere adottate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie.
  • La Commissione deve essere informata immediatamente del testo delle disposizioni adottate.
  • Deve essere trasmessa una tavola di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva.
  • Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
  • Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua come destinatari gli Stati membri. In termini pratici, il provvedimento produce effetti come atto di armonizzazione tecnica e richiede un tempestivo adeguamento nazionale in vista dell’applicazione dell’ADR 2007.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati A e B della direttiva 94/55/CE

L’articolo 1 dispone la sostituzione degli allegati A e B della direttiva 94/55/CE. I nuovi allegati rinviano alle disposizioni dell’ADR in vigore dal 1° gennaio 2007, con l’adattamento terminologico per cui l’espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro". È inoltre previsto che il testo delle modifiche della versione 2007 dell’ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità non appena disponibile.

Termine di recepimento e obblighi di notifica

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° luglio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

Comunicazione delle disposizioni nazionali essenziali

L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali del diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportimerci pericolosesicurezza stradaleravvicinamento delle legislazionidiritto ambientale

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