Direttiva 2006/92
Direttiva 2006/92/CE della Commissione, del 9 novembre 2006 , che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet negli alimenti di origine vegetale, modificando gli allegati di tre direttive del Consiglio sui residui di antiparassitari. La Commissione fonda l'intervento su nuove valutazioni tossicologiche e sull'esposizione dei consumatori, ritenendo che i nuovi LMR non comportino esposizioni inaccettabili o effetti acuti tossici. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 10 maggio 2007 e applicarle dall'11 maggio 2007.
Modifica dei limiti massimi di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet negli alimenti di origine vegetale mediante aggiornamento degli allegati di tre direttive UE sui residui di antiparassitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e incide sui livelli massimi di residui (LMR) nei e sui prodotti alimentari disciplinati dalle direttive 76/895/CEE (ortofrutticoli), 86/362/CEE (cereali) e 90/642/CEE (alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli). Riguarda in particolare i residui dei principi attivi captan, diclorvos, ethion e folpet nei prodotti elencati negli allegati modificati, con effetto dal momento dell'applicazione delle misure di recepimento; sono richiamati anche i criteri di esposizione dei consumatori e la valutazione tossicologica effettuata secondo le procedure comunitarie e gli orientamenti OMS. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Modifica dei limiti massimi di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet
La direttiva interviene in materia di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale, aggiornando i limiti massimi di residui (LMR) previsti da tre direttive settoriali del Consiglio. L'adeguamento è motivato dal riesame dei dati tossicologici e delle valutazioni sull'assunzione dei residui da parte dei consumatori, condotto secondo le procedure comunitarie e tenendo conto degli orientamenti OMS.
Finalità e presupposti dell'intervento
I considerando chiariscono che i residui dipendono dall'impiego delle quantità minime efficaci di antiparassitari e che i LMR comunitari rappresentano il limite superiore dei residui consentiti quando sono rispettate le buone pratiche agricole. La Commissione precisa che i limiti sono riesaminati periodicamente e che, nel caso di mancanza di utilizzi autorizzati o di dati sufficienti, essi possono essere fissati al limite inferiore di determinazione analitica. Nel caso di specie, la valutazione dell'esposizione cronica e acuta dei consumatori ha portato alla conclusione che i nuovi limiti non determinano esposizioni inaccettabili né effetti tossici acuti.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva modifica gli allegati di:
- direttiva 76/895/CEE, sui residui negli e sugli ortofrutticoli;
- direttiva 86/362/CEE, sui residui nei e sui cereali;
- direttiva 90/642/CEE, sui residui in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
L'intervento riguarda specificamente i principi attivi captan, diclorvos, ethion e folpet. Le modifiche incidono sui prodotti elencati negli allegati tecnici, con valori distinti per categorie di prodotti e, in numerosi casi, con richiamo al limite inferiore di determinazione analitica.
Modifiche alla direttiva 76/895/CEE
L'articolo 1 dispone la soppressione, nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, delle voci relative a captan, diclorvos, ethion e folpet. La direttiva, quindi, elimina i corrispondenti LMR da tale quadro normativo, in coerenza con la loro riallocazione nelle altre direttive settoriali modificate.
Modifiche alla direttiva 86/362/CEE
L'articolo 2 aggiorna l'allegato II, parte A, della direttiva sui cereali:
- sono inserite le righe per captan, ethion e folpet secondo l'allegato I;
- la riga del diclorvos è sostituita secondo l'allegato II.
Per i cereali, gli allegati indicano in particolare:
- captan: 0,02 mg/kg per i cereali, con riferimento al limite inferiore di determinazione analitica;
- ethion: 0,01 mg/kg per i cereali, con riferimento al limite inferiore di determinazione analitica;
- folpet: 2 mg/kg per frumento e orzo, 0,02 mg/kg per gli altri cereali;
- diclorvos: 0,01 mg/kg per i cereali, con riferimento al limite inferiore di determinazione analitica.
Modifiche alla direttiva 90/642/CEE
L'articolo 3 modifica l'allegato II della direttiva sui prodotti vegetali diversi dai cereali:
- inserisce le colonne per captan e folpet secondo l'allegato III;
- sostituisce le righe relative a diclorvos ed ethion secondo l'allegato IV.
Gli allegati contengono una disciplina molto dettagliata per gruppi di prodotti e singole categorie. In sintesi, per captan e folpet sono previsti limiti differenziati, tra cui:
- 0,02 mg/kg per molti prodotti, con frequente richiamo al limite inferiore di determinazione analitica;
- valori più elevati per talune categorie, ad esempio 3 mg/kg per pomacee e fragole, 5 mg/kg per alcune drupacee e 2 mg/kg per pomodori, lattughe, scarola, spinaci, prezzemolo, fagioli e porri in specifiche voci;
- per il luppolo essiccato è indicato un valore di 150 mg/kg per folpet.
Per diclorvos ed ethion, l'allegato IV prevede in generale limiti molto bassi, spesso pari a 0,01 mg/kg o al limite inferiore di determinazione analitica, con alcune differenziazioni per specifici gruppi di prodotti; per il tè è indicato 0,02 mg/kg per diclorvos e 3 mg/kg per ethion.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L'articolo 4 stabilisce un classico obbligo di risultato proprio delle direttive:
- gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 10 maggio 2007 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- devono applicarle dall'11 maggio 2007;
- devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza tra la direttiva e il diritto nazionale;
- devono inoltre comunicare le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore interessato.
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione, compreso il modo in cui apporre il riferimento alla direttiva nelle misure nazionali.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 individua come destinatari gli Stati membri.
Rilevanza pratica per operatori e consulenti
Per i professionisti, la direttiva ha rilievo soprattutto in relazione alla conformità dei prodotti alimentari ai nuovi LMR, alla gestione dei controlli ufficiali e alla valutazione della commercializzazione di cereali e prodotti vegetali contenenti residui dei principi attivi interessati. La corretta lettura degli allegati è essenziale perché i limiti variano per categoria merceologica e, in diversi casi, coincidono con il limite inferiore di determinazione analitica, con implicazioni dirette per analisi di laboratorio, autocontrollo e contenzioso regolatorio.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei LMR sulla base di nuove valutazioni scientifiche
La direttiva rivede i limiti massimi di residui alla luce di nuovi dati tossicologici e di assunzione alimentare. I considerando precisano che i LMR comunitari rappresentano il limite superiore dei residui compatibili con le buone pratiche agricole e con un'esposizione accettabile dei consumatori.
Modifica della direttiva 76/895/CEE
L'articolo 1 sopprime nell'allegato II le voci relative a captan, diclorvos, ethion e folpet.
Modifica della direttiva 86/362/CEE
L'articolo 2 integra l'allegato II, parte A, con nuove righe per captan, ethion e folpet secondo l'allegato I, e sostituisce il testo della riga relativa al dichlorvos con quello dell'allegato II. Per captan e folpet su cereali sono previsti, tra l'altro, limiti di 0,02 mg/kg o di determinazione analitica minima; per il folpet su frumento e orzo è indicato 2 mg/kg, con 0,02 mg/kg per gli altri cereali; per il diclorvos il limite è 0,01 mg/kg.
Modifica della direttiva 90/642/CEE
L'articolo 3 aggiunge nell'allegato II le colonne per captan e folpet secondo l'allegato III e sostituisce le righe relative a diclorvos ed ethion secondo l'allegato IV. Gli allegati fissano limiti differenziati per gruppi di prodotti vegetali, con numerosi valori al limite di determinazione analitica e talune specifiche eccezioni per prodotto o categoria.
Recepimento e applicazione
L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni nazionali necessarie entro il 10 maggio 2007 e di applicarle dall'11 maggio 2007. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 6 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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