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direttiva

Direttiva 2006/90

Direttiva 2006/90/CE della Commissione, del 3 novembre 2006 , che adatta per la settima volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/90/CE della Commissione effettua il settimo adeguamento tecnico della direttiva 96/49/CE sul trasporto ferroviario di merci pericolose. L'intervento consiste nel sostituire l'allegato della direttiva 96/49/CE con un riferimento alla versione del RID applicabile dal 1° gennaio 2007. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° luglio 2007 e informare la Commissione, con tavola di concordanza e comunicazione delle disposizioni essenziali nazionali.

Adeguamento tecnico della disciplina UE sul trasporto ferroviario di merci pericolose mediante aggiornamento dell'allegato della direttiva 96/49/CE al RID 2007.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia disciplinato dalla direttiva 96/49/CE e dal relativo allegato tecnico che rinvia al RID (Appendice C della COTIF). L'effetto pratico riguarda gli operatori del trasporto ferroviario di merci pericolose nella misura in cui la normativa nazionale di recepimento deve allinearsi alla versione del RID applicabile dal 1° gennaio 2007, con periodo transitorio fino al 30 giugno 2007. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo fornito.

Adeguamento tecnico della direttiva 96/49/CE al RID 2007

La direttiva 2006/90/CE della Commissione costituisce un intervento di aggiornamento tecnico in materia di trasporto ferroviario di merci pericolose. Essa si limita a sostituire l'allegato della direttiva 96/49/CE, adeguandolo alla versione del RID applicabile dal 1° gennaio 2007, in coerenza con l'aggiornamento biennale di tale regolamento e con il periodo transitorio previsto fino al 30 giugno 2007.

Finalità e contesto normativo

Il testo chiarisce che l'allegato della direttiva 96/49/CE rinvia al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), cioè l'Appendice C della COTIF. Poiché il RID viene aggiornato ogni due anni, la nuova versione 2007 impone l'adeguamento del riferimento contenuto nella direttiva europea per mantenere allineata la disciplina UE alla normativa internazionale di settore.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri e, indirettamente, il quadro regolatorio nazionale applicabile al trasporto ferroviario di merci pericolose. Il suo contenuto è tecnico e si concentra sull'allegato della direttiva 96/49/CE, senza introdurre una disciplina autonoma e completa del settore, ma rinviando alla versione del RID vigente dal 1° gennaio 2007. Non risultano esclusioni o deroghe specifiche nel testo fornito.

Modifica dell'allegato della direttiva 96/49/CE

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato della direttiva 96/49/CE. Il nuovo allegato conferma che la disciplina applicabile è quella del RID, versione applicabile dal 1° gennaio 2007, e prevede che il testo delle modifiche della versione 2007 sia pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità non appena disponibile. Si tratta quindi di un recepimento dinamico del contenuto tecnico del RID nell'ordinamento UE.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 1° luglio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
  • trasmettere una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità quanto alla forma e ai mezzi del recepimento, purché sia raggiunto il risultato richiesto entro il termine stabilito.

Modalità di richiamo della direttiva nel diritto interno

Sempre l'articolo 2, paragrafo 1, prevede che le disposizioni nazionali di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità concrete del richiamo sono rimesse alla scelta degli Stati membri.

Comunicazioni alla Commissione

L'articolo 2, paragrafo 2, aggiunge un ulteriore obbligo informativo: gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali del diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratta di un obbligo di trasparenza e cooperazione utile al controllo dell'effettivo recepimento.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Rilievi operativi per professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore trasporti/logistica, il testo rileva soprattutto per l'allineamento tecnico della normativa nazionale al RID 2007 e per la verifica che le disposizioni interne di recepimento siano state aggiornate entro il 1° luglio 2007. Il carattere meramente adattativo della direttiva comporta che l'attenzione pratica si concentri sul contenuto del RID richiamato e sulle norme nazionali di esecuzione, piuttosto che su nuove regole sostanziali introdotte autonomamente dal legislatore UE.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato tecnico al RID

L'articolo 1 sostituisce l'allegato della direttiva 96/49/CE con il testo che rinvia al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), Appendice C della COTIF, nella versione applicabile dal 1° gennaio 2007. È inoltre previsto che il testo delle modifiche della versione 2007 del RID sia pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità non appena disponibile.

Obbligo di recepimento entro il 1° luglio 2007

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° luglio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva.

Modalità di richiamo della direttiva nel diritto nazionale

Sempre l'articolo 2, paragrafo 1, prevede che, quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri inseriscano un riferimento alla direttiva oppure lo accompagnino in sede di pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.

Comunicazione delle disposizioni interne essenziali

L'articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali del diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Destinatari

L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasportimerci pericolosesicurezza ferroviariaravvicinamento delle legislazioni

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