Cassazione Penale, Sentenza n. 23006/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli (22/02/2023) che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che negava la liberazione anticipata. Il ricorrente deduce carenza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che il Tribunale si era limitato a richiamare una denuncia a suo carico senza tenere conto del buon esito del programma terapeutico seguito né valutare compiutamente l'applicazione dell'art. 54 della L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza chiara e ragionevole, fondata sulla valutazione della personalità del condannato e sulla mancata partecipazione alle finalità dell'affidamento in prova concesso (cioè sull'insufficiente collaborazione al percorso rieducativo). La Corte ha escluso vizi logici o giuridici e ha affermato che il ricorrente chiedeva in realtà una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, richiamando il principio della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione. È la disposizione che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la 'carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione'); la Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, cioè non soddisfatto il requisito di specificità richiesto.
art. 54, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma rilevante in materia di misure alternative e benefici (valutazione della personalità e del ravvedimento del condannato). Il ricorrente invocava un'applicazione favorevole per il buon esito del programma terapeutico; la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva comunque considerato la personalità e la mancata partecipazione alle finalità rieducative, giustificando il diniego.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Prescrive l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando il motivo sia manifestamente inammissibile o infondato; la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende in caso di proposizione di impugnazioni con colpa; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata come principio di diritto concernente la possibile rilevanza della colpa nella proposizione dell'impugnazione; la Corte di Cassazione l'ha evocata per non escludere responsabilità del ricorrente e giustificare la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In sede di Cassazione per motivi di legittimità è necessario che le censure siano specifiche e non generiche: la mera contrapposizione o richiesta di una ricostruzione alternativa dei fatti non è sufficiente.
- La Corte di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito, non la rivalutazione dei fatti: se la motivazione è coerente e priva di vizi logici, il rigetto dell'istanza è confermabile.
- Nelle istanze per benefici (es. liberazione anticipata) la valutazione della personalità del condannato e della concreta partecipazione alle finalità rieducative (anche esiti di programmi terapeutici) è centrale; la mancata partecipazione o comportamenti contrari agli obiettivi possono legittimare il diniego.
- Chi propone impugnazioni manifestamente infondate o generiche rischia sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è opportuno formulare motivi puntuali e documentati.
- Per contestare la motivazione occorre indicare specifici vizi logici, contraddizioni o errori di diritto nella decisione impugnata, non la semplice diversità di valutazione sulle prove o sul merito.
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