Cassazione Civile, Ordinanza n. 21155/2021 del 22/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado, confermativa di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative al 2009. In concreto, la CTR aveva ritenuto, da un lato, che non fosse necessario il contraddittorio preventivo endoprocedimentale e, dall'altro, che non fosse provata l'inerenza all'attività d'impresa di alcune spese di consulenza. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato omessa o contraddittoria motivazione e violazione di norme costituzionali, convenzionali e tributarie, sostenendo l'erronea esclusione dell'obbligo di contraddittorio preventivo. Con il secondo motivo ha dedotto omessa o contraddittoria motivazione e violazione delle norme sull'accertamento e sulla deducibilità dei costi, lamentando l'erroneo giudizio di non inerenza delle spese di consulenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, affermando che per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, come IRPEG/IRES e IRAP, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale nelle indagini a tavolino; quanto all'IVA, ha richiamato il principio per cui l'omissione del contraddittorio incide sulla validità dell'atto solo se il contribuente indichi in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere, onere non assolto nel caso di specie. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un riesame del merito e delle prove, inoltre precluso dalla doppia conforme. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la doglianza sul vizio motivazionale è ritenuta in parte inammissibile perché non riferita a un fatto storico decisivo, e in parte non scrutinabile per i limiti del giudizio di legittimità.
art. 380-bis c.p.c.
è menzionato come base del procedimento camerale per la definizione del ricorso.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
è invocato dalla ricorrente a sostegno dell'obbligo di contraddittorio, ma la Corte ribadisce che per i tributi non armonizzati non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nelle indagini a tavolino.
artt. 6, 7 e 21 L. 7 agosto 1990, n. 241
sono richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio e della motivazione; la Corte non vi riconosce un fondamento decisivo nel caso di specie.
art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4
è citato a sostegno delle garanzie procedimentali del contribuente, senza incidere sull'esito del giudizio.
art. 39, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è invocato in relazione alla deducibilità dei costi e all'accertamento, ma il motivo è poi dichiarato inammissibile per richiesta di riesame del merito.
art. 109 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
è richiamato per contestare il giudizio di non inerenza delle spese di consulenza.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
la Corte richiama la preclusione al sindacato di legittimità sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, quando vi sia doppia conforme tra primo e secondo grado.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 3 Cost.
è menzionato tra le norme costituzionali richiamate dalla ricorrente, senza una specifica applicazione decisiva nel caso.
art. 24 Cost.
è richiamato come garanzia del diritto di difesa del contribuente.
art. 111 Cost.
è richiamato dalla ricorrente in tema di giusto processo e motivazione.
art. 117, comma 1, Cost.
è invocato in relazione ai vincoli derivanti dalla CEDU e dal diritto UE.
art. 6 CEDU
è citato dalla ricorrente a supporto del diritto al contraddittorio e al processo equo.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
è richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto a una buona amministrazione e al contraddittorio.
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali cd. "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo diversa previsione normativa.
- Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e non allega opposizioni meramente pretestuose.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un nuovo giudizio di merito, mediante richiesta di rivalutazione delle prove e delle risultanze documentali.
- Quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado sui medesimi fatti decisivi, opera la preclusione del sindacato sul vizio motivazionale nei limiti dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- La contestazione dell'inerenza dei costi, se risolta dai giudici di merito sulla base dell'apprezzamento delle prove, non può essere riproposta in cassazione come mero dissenso sulla valutazione fattuale.
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