Cassazione Penale, Sentenza n. 7231/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara di accogliere il reclamo del detenuto Laurendi avverso il rifiuto della Direzione della Casa circondariale di Novara di consentire l'acquisto, tramite impresa di mantenimento, di un lettore di compact disk piombato e cuffie e di supporti musicali. Il ricorso in Cassazione articolava due motivi: 1) violazione di norme relative al regime 41-bis e all'organizzazione del circuito carcerario (art. 35-bis, comma 3; art. 41-bis, comma 2-quater lett. f); artt. 14 e 14.1 Ord. pen.; d.P.R. 230/2000 art. 40; circolare DAP 2/10/2017), sostenendo che il divieto attiene alle modalità di esercizio del diritto e che l'Amministrazione poteva legittimamente vietare l'ingresso di tali dispositivi per ragioni di sicurezza; 2) eccesso di potere, sostenendo che il Tribunale aveva imposto oneri amministrativi e operativi (piombatura, controllo, preselezione dei brani, controlli successivi) sottraendo risorse e competenze alla Polizia penitenziaria e interferendo in potestà riservate all'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente valutato che la richiesta del detenuto includeva finalità di studio e di lavoro oltre che ricreative e che la Direzione dell'istituto non aveva prodotto un provvedimento di rigetto motivato richiesto dal Magistrato di sorveglianza. La Corte ha ricordato l'indirizzo secondo cui l'amministrazione può vietare l'ingresso di lettori e compact disk se la messa in sicurezza richiede inesigibili adempimenti di risorse, ma ha sottolineato che tale difficoltà deve essere provata e motivata dall'Amministrazione. Ha inoltre evidenziato che l'acquisto tramite impresa di mantenimento non esonera dall'esame e dall'ascolto dei materiali per escludere rischi per il regime differenziato. Per queste ragioni l'impugnazione del Ministero, generica e priva del provvedimento motivato di diniego, è stata considerata inammissibile. Non sono state disposte condanne per spese processuali in favore del resistente.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen.
La normativa sul regime differenziato giustifica limiti alla detenzione di beni e alla comunicazione per impedire flussi illeciti: l'Amministrazione può vietare l'ingresso di dispositivi se la loro messa in sicurezza comporta inesigibili oneri organizzativi
art. 35-bis Ord. pen.
Regola il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza; tutela posizioni giuridiche soggettive qualificate come diritti quando sussiste un attuale e grave pregiudizio derivante da condotte amministrative
art. 69 Ord. pen.
Prevede il reclamo al magistrato di sorveglianza e i limiti della tutela giurisdizionale sulle scelte organizzative dell'Amministrazione penitenziaria
d.P.R. n. 230 del 30/06/2000, art. 40
Richiamato come norma di riferimento sull'organizzazione degli istituti penitenziari e sulle misure di sicurezza attinenti ai materiali introdotti in carcere
Circolare DAP 2/10/2017 n. 3676/6126
Fornisce indicazioni sull'organizzazione del circuito speciale previsto dall'art. 41-bis e sulle cautele da adottare in materia di beni e comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime differenziato
art. 15 Ord. pen.
Richiamato in relazione al principio del trattamento rieducativo e all'importanza della possibilità per il detenuto di coltivare interessi culturali compatibili con la sicurezza dell'istituto
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per qualificare i profili (lett. a e lett. b) dedotti dal ricorrente
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la limitazione della sintesi dei motivi di ricorso in Cassazione, rilevante ai fini della formalità del ricorso
Massime di principio
- Il diritto del detenuto a fruire di contenuti culturali o musicali non è automaticamente precluso dal regime 41-bis, ma le modalità di esercizio possono essere regolamentate o limitate dall'Amministrazione per esigenze di sicurezza
- L'Amministrazione penitenziaria può vietare l'ingresso di dispositivi multimediali se la messa in sicurezza e i controlli necessari comportano inesigibili oneri organizzativi e di risorse; tale valutazione deve però essere motivata e specifica
- L'acquisto tramite impresa di mantenimento non esenta dall'obbligo di controllo: solo l'apertura, l'esame e l'ascolto del materiale possono effettivamente escludere rischi per il regime differenziato
- Il magistrato di sorveglianza può sindacare la legittimità del diniego amministrativo, ma il reclamo giurisdizionale è ammesso solo se il detenuto dimostra una posizione giuridica attiva les a e un attuale e grave pregiudizio; le modalità meramente discrezionali rimangono in gran parte non sindacabili se ragionevoli e proporzionate
- Proceduralmente, l'Amministrazione deve produrre il provvedimento di diniego motivato nel procedimento di sorveglianza: l'assenza di tale atto può rendere il ricorso amministrativo/giurisdizionale fondato
- Per impugnazioni in Cassazione è necessario che il ricorrente specifichi e documenti concretamente l'inesigibilità degli adempimenti invocati; argomentazioni generiche sono inammissibili
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