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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15114/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, aveva dichiarato la responsabilità per rapina impropria aggravata e aveva rideterminato la pena applicando aumenti per continuazione esterna con due reati "satellite" già irrevocabili (sentenze n. 95/2020 e n. 2292/2023). Il motivo unico dedotto in cassazione denunciava manifesta illogicità o motivazione apparentemente insufficiente riguardo al trattamento sanzionatorio per i reati in continuazione esterna: in particolare si censurava che il giudice aveva applicato identico aumento di pena per i due reati satellite senza calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascuno di essi, senza acquisire copia della sentenza n. 95/2020 e senza tenere conto delle differenze di gravità (una sentenza riguardava un furto con recidiva infraquinquennale, l'altra riconosceva attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante), sicché la motivazione sarebbe stata manifestamente illogica o apparente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha ritenuto che il ricorrente (in sede di cognizione) avesse l'onere di allegare le copie delle sentenze irrevocabili utilizzate a fondamento della contestazione di continuazione esterna, non potendosi applicare in via analogica l'art. 186 disp. att. c.p.p. (norma prevista per la fase esecutiva). La Corte ha inoltre osservato che la censura specifica non era stata formulata nell'atto di appello (dove era stata lamentata genericamente l'eccessività dell'aumento), rafforzando il difetto di specificità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende (determinata in via equitativa, poiché non è stato ritenuto che il ricorso fosse proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che l'art. 186 disp. att., previsto per la fase esecutiva, non sia applicabile in via analogica nel giudizio di cognizione: pertanto l'onere di allegare le sentenze irrevocabili compete alla parte che invoca la continuazione in sede di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento nei confronti del ricorrente dichiarato inammissibile.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare la determinazione equitativa della somma a favore della cassa delle ammende, ritenendo che il ricorso non fosse presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cognizione chi deduce la continuazione con reati già irrevocabili ha l'onere di produrre le copie delle sentenze definitive: l'omessa allegazione può determinare l'inammissibilità o il rigetto della doglianza.
  • L'art. 186 disp. att. c.p.p. si applica alla fase esecutiva e non può essere esteso in via analogica per esonerare la parte dall'onere di allegazione in sede di merito.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e non generici; doglianze vaghe o non formulate già in appello rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • Se si contesta la quantificazione degli aumenti per continuazione esterna, è importante che il difensore calcoli e motivi distintamente l'aumento relativo a ciascun reato satellite e produca le relative sentenze definitive per consentire un esame comparativo delle gravità (es. presenza di recidiva, applicazione di attenuanti).
  • La mancata allegazione di documenti essenziali può comportare conseguenze di ordine processuale e patrimoniale (spese e somme a titolo di ammenda), anche quando non si ravvisi colpa grave nella presentazione del ricorso.

Testo integrale

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