Sentenza n. 9385/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto per irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Questura di Roma in data 12 febbraio 2026 e notificato al ricorrente in pari data;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto della Questura di Roma qualificato dal ricorrente come provvedimento di rigetto per irricevibilità dell'istanza di conversione, ma ritenuto dal TAR atto endoprocedimentale di avvio del procedimento con assegnazione di un termine per il deposito di documentazione integrativa
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'atto della Questura di Roma del 12 febbraio 2026 relativo alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato. L'Amministrazione resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sostenendo che l'atto fosse endoprocedimentale e privo di autonoma lesività. Il TAR ha accertato che l'atto, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, disponeva l'avvio del procedimento e assegnava un termine, fissato al 25 febbraio 2026, per il deposito di documentazione integrativa, senza definire negativamente il procedimento né incidere autonomamente sulla posizione giuridica dell'interessato.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione dell'Amministrazione e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. L'atto impugnato è stato qualificato come meramente endoprocedimentale e, quindi, privo di autonoma lesività, poiché l'eventuale lesione della sfera giuridica del destinatario avrebbe potuto derivare soltanto dal provvedimento conclusivo del procedimento. In applicazione del principio secondo cui gli atti endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili, ma devono essere contestati insieme all'atto finale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti della possibile definizione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- Un atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e destinato a essere seguito dal provvedimento conclusivo, non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse; deve essere contestato insieme all'atto finale del procedimento.
- La qualificazione dell'atto come endoprocedimentale dipende dalla sua effettiva funzione: l'avvio del procedimento e l'assegnazione di un termine per produrre documentazione integrativa non costituiscono, di per sé, una decisione definitiva sulla posizione giuridica dell'interessato.
- Nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere manca quando l'atto impugnato non produce una lesione attuale e concreta, essendo la lesione eventualmente imputabile soltanto alla determinazione conclusiva del procedimento.
Come è indicizzato
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