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Sentenza

Sentenza n. 2650/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 177/2025 - RG n. 778/2024, pubblicata in data 06/05/2025, emessa dal Tribunale di Como.

Giustizia amministrativa202505272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di complessivi euro 2.000,00 sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 177/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l’avvenuto adempimento. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha ritenuto procedibile la domanda poiché, dopo la notificazione della sentenza al Ministero, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza sulla base della documentazione relativa al credito riconosciuto dal giudicato e dell’assenza di deduzioni o prove ministeriali circa l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di accreditare gli importi dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e compimento dell’incarico entro i successivi 60 giorni. Non è stata accolta la domanda di astreinte: il Collegio ha ritenuto manifestamente iniqua la penalità, considerando sia la nomina del commissario ad acta sia le circostanze del ritardo, riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla carta elettronica del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di accoglimento, di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente; nel caso esaminato tali condizioni sono state ravvisate nella nomina del commissario ad acta e nelle peculiarità del ritardo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione rende procedibile l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, l’azione è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.
  • L’inottemperanza al giudicato può essere accertata quando il creditore documenti il contenuto e la definitività della pronuncia esecutiva e l’amministrazione non deduca né dimostri di aver adempiuto.
  • In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua; tale valutazione può tenere conto della nomina del commissario ad acta come strumento già idoneo a garantire l’esecuzione e delle ragioni del ritardo non imputabili a una persistente volontà elusiva dell’amministrazione.
  • La nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione di compiti rientranti nelle funzioni istituzionali di un dipendente pubblico non comporta, in assenza di diversa previsione, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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