Sentenza n. 1371/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per attesa occupazione o ricerca lavoro in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia per motivi di studio e successivamente titolare di permessi per attesa occupazione, aveva conseguito lauree in ambito biologico e biotecnologico e, negli anni accademici dal 2023 al 2026, aveva svolto un dottorato di ricerca percependo una borsa di studio di euro 16.243 annui lordi. Aveva quindi chiesto la conversione del permesso per attesa occupazione in un permesso per motivi di lavoro, richiamando la borsa di dottorato. La Questura aveva respinto l’istanza rilevando che la normativa non equiparerebbe il dottorato di ricerca a un’attività lavorativa, che non era stata documentata un’attività autonoma mediante visura camerale, iscrizione alla gestione separata INPS, contratto di collaborazione o altra documentazione idonea e che non sarebbe possibile convertire un permesso per attesa occupazione in un permesso per studio. L’Amministrazione aveva inoltre valorizzato l’assenza della ricorrente dal territorio italiano tra il 17 ottobre 2025 e il 20 aprile 2026, mentre la ricorrente aveva dedotto che tale assenza dipendeva dall’obbligo di svolgere attività di ricerca all’estero previsto dalla borsa di studio. La ricorrente contestava, in particolare, l’erronea qualificazione della borsa di dottorato e l’incongruità della motivazione, sostenendo che essa costituisse reddito rilevante ai fini della conversione del titolo di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo incongrua la motivazione dell’Amministrazione. Ha condiviso la rilevanza dell’art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR, secondo cui le somme corrisposte come borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale costituiscono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro dipendente con l’erogatore. La borsa di dottorato non è stata quindi considerata fiscalmente neutra o un mero contributo a fondo perduto, ma un reddito soggetto a tassazione e contribuzione previdenziale, anche mediante iscrizione alla gestione separata INPS. Il Collegio ha precisato che la ricorrente non aveva chiesto la conversione in permesso per motivi di studio né risultava aver chiesto la conversione esclusivamente in permesso per lavoro autonomo, ma più genericamente in un permesso per motivi di lavoro. Poiché l’attività di dottorato è qualificabile come attività lavorativa e fiscalmente equiparata al lavoro dipendente, la Questura avrebbe dovuto rinnovare l’istruttoria e valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per motivi di lavoro subordinato, considerando la medesima equiparazione anche ai fini della permanenza sul territorio. L’annullamento è stato disposto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda e la natura interpretativa delle questioni.
Norme richiamate
art. 39-bis.1 d.lgs. 286/1998
Individuato come riferimento per il permesso di soggiorno per attesa occupazione o ricerca lavoro posseduto dalla ricorrente.
art. 26 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale disciplina del permesso di soggiorno per lavoro autonomo; il TAR ha escluso che la decisione potesse essere fondata soltanto sulla mancata documentazione di un’attività autonoma, poiché la richiesta era stata formulata più genericamente per motivi di lavoro.
art. 50, comma 1, lettera c), d.P.R. 917/1986
le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante
La borsa di dottorato costituisce reddito assimilato a quello da lavoro dipendente; non è fiscalmente neutra né un mero contributo a fondo perduto, essendo soggetta a tassazione e contribuzione previdenziale.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato tra gli atti eventualmente connessi impugnati, senza specifica decisione autonoma del TAR sulla sua applicazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione dei presupposti per la permanenza dello straniero e per la conversione del titolo di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro, la borsa di dottorato non può essere qualificata automaticamente come attività estranea al lavoro quando essa costituisca reddito fiscalmente assimilato a quello da lavoro dipendente e sia soggetta a tassazione e contribuzione previdenziale.
- Quando l’interessato chieda genericamente la conversione del permesso per attesa occupazione in un permesso per motivi di lavoro, l’Amministrazione non può respingere l’istanza limitandosi a rilevare l’assenza dei requisiti documentali propri del lavoro autonomo, se l’attività dedotta può essere valutata come lavoro subordinato o comunque come attività lavorativa rilevante.
- Il diniego di conversione di un permesso di soggiorno è illegittimo per motivazione incongrua quando l’Amministrazione qualifichi la borsa di dottorato come mero titolo di studio o contributo non lavorativo senza considerare la sua natura di reddito fiscalmente assimilato al lavoro dipendente e la correlata contribuzione previdenziale.
- L’annullamento del diniego impone all’Amministrazione una rinnovazione dell’istruttoria, nella quale devono essere rivalutati i presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno per motivi di lavoro, senza che la decisione giudiziale determini automaticamente il rilascio del permesso.
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