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Sentenza

Sentenza n. 789/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento della deliberazione di Invitalia n. 85902 del 23 luglio 2024, di non accoglibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni relative al programma “Resto al sud”;

Giustizia amministrativa202401855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di Invitalia di non accoglibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni del programma "Resto al Sud"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di accesso alle agevolazioni, deducendo la violazione degli artt. 3, 4 e 9 della circolare n. 33/2017, dell'art. 3, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. n. 134/2019 e dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, nonché sviamento di potere, difetto di motivazione e di istruttoria, errore di fatto e illogicità manifesta. Ha sostenuto di non essere stata, alla data del 21 giugno 2017, titolare di una partita IVA movimentata né rappresentante legale di una società iscritta al registro delle imprese e attiva. A sostegno ha prodotto visura camerale, scheda personale del registro delle imprese e storia delle partecipazioni. Ha inoltre affermato che le esperienze imprenditoriali descritte nella domanda e nel curriculum, svolte in Russia e a Cipro, non avrebbero integrato la titolarità di un'impresa rilevante ai fini della misura, poiché la circolare farebbe riferimento alle imprese operanti in Italia, alla partita IVA nazionale e al registro delle imprese italiano. Ha dedotto anche che le dichiarazioni rese avrebbero potuto essere frutto di un fraintendimento determinato dalla non perfetta conoscenza della lingua italiana. Invitalia aveva motivato il diniego rilevando che la ricorrente, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda, nel curriculum e durante il colloquio istruttorio, era stata titolare di un centro estetico dal 2001 al 2021 e di un'attività immobiliare dal 2017 al 2019, quindi anche alla data del 21 giugno 2017.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto corretta la notificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a titolo di litis denuntiatio. Nel merito ha considerato inequivoche le dichiarazioni contenute nella domanda, nel curriculum e nel colloquio istruttorio, dalle quali emergeva che la ricorrente aveva svolto all'estero attività imprenditoriali nel settore della medicina estetica e immobiliare, protrattesi oltre il 21 giugno 2017. Il giudice ha applicato un criterio rigoroso di interpretazione delle disposizioni attributive di finanziamenti pubblici, in coerenza con l'obiettivo della misura di sostenere l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nel Mezzogiorno. Ha escluso che la disciplina subordini il requisito negativo alla localizzazione italiana dell'impresa o alla sua iscrizione nel registro delle imprese nazionale: il divieto riguarda la titolarità di un'attività d'impresa in esercizio, indipendentemente dalla nazionalità del beneficiario e dal luogo di esercizio dell'attività. La ricorrente, pur negando la natura imprenditoriale delle attività estere, non ha fornito alcun principio di prova, né nella fase procedimentale successiva al preavviso di rigetto né in giudizio, ad esempio mediante documentazione proveniente dai registri ufficiali dei Paesi interessati. Il TAR ha inoltre ritenuto che le dichiarazioni del colloquio confermassero quelle già rese consapevolmente nella domanda e nel curriculum, sicché non poteva attribuirsi rilievo al dedotto fraintendimento linguistico. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • d.l. 20 giugno 2017, n. 91, art. 1, comma 1

    La misura "Resto al Sud" è finalizzata a sostenere i giovani che intendono avviare nuove attività imprenditoriali nelle Regioni del Mezzogiorno.

  • art. 3.1, lett. b), circolare n. 33 del 22 dicembre 2017

    non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017

    L'accesso alle agevolazioni è escluso per chi, alla data indicata, sia già titolare di un'attività d'impresa in esercizio; il requisito non è limitato alle attività registrate o svolte in Italia.

  • art. 9, circolare n. 33 del 22 dicembre 2017

    Disciplina l'iter istruttorio relativo alle domande di agevolazione; nel caso concreto ha costituito il riferimento procedimentale per la valutazione della domanda.

  • art. 3, comma 3, lett. b), d.P.C.M. 5 agosto 2019, n. 134

    È richiamato dalla ricorrente quale disposizione asseritamente violata, ma il TAR non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto la violazione del preavviso di rigetto; il rigetto del ricorso implica che il giudice non ha ravvisato una lesione procedimentale invalidante.

Massime di principio

  • Le disposizioni che attribuiscono finanziamenti pubblici devono essere interpretate rigorosamente e in modo coerente con gli obiettivi della misura, anche per evitare l'erogazione di aiuti non conformi alla disciplina applicabile.
  • Il requisito che esclude dalle agevolazioni "Resto al Sud" i soggetti già titolari di un'attività d'impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 non è limitato alle imprese registrate o operanti in Italia: rileva la preesistente attività imprenditoriale indipendentemente dalla nazionalità del richiedente e dal luogo estero di registrazione o svolgimento dell'attività.
  • La finalità di sostenere la nascita di nuove imprese è incompatibile con l'ammissione di soggetti che, alla data prevista dalla disciplina, disponevano già di una struttura imprenditoriale attiva, anche se esercitata all'estero o qualificata dal richiedente come non operativa.
  • Quando l'amministrazione contesta la preesistenza di un'attività imprenditoriale estera sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato nella domanda, nel curriculum e nel colloquio istruttorio, il richiedente che ne neghi la natura imprenditoriale deve fornire elementi di prova idonei, anche mediante documentazione proveniente dai registri ufficiali dello Stato interessato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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