Sentenza n. 734/2026 - Latina, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 18 giugno 2024 n. 755, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 18 giugno 2024 n. 755, passata in giudicato, avente a oggetto il pagamento di retribuzioni professionali docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero dell’istruzione e del merito rispetto alla sentenza del giudice ordinario, notificata all’amministrazione il 1° luglio 2024 ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e successivamente passata in giudicato. La sentenza civile aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.683,02, oltre interessi e spese, a titolo di retribuzione professionale docente maturata durante periodi di supplenze brevi. La ricorrente ha rappresentato che, nonostante la definitività del titolo giudiziale, l’amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato esecutivo e rilevando che il Ministero non aveva fornito elementi ostativi all’ottemperanza. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza per eseguire integralmente il giudicato. Ha inoltre disposto che, in caso di persistente inadempimento, l’esecuzione sia curata nei successivi sessanta giorni dal Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o da un funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediarsi su sollecitazione della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il TAR ha precisato che gli interessi applicabili sono esclusivamente quelli stabiliti dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza, senza rideterminazione nel giudizio amministrativo. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, fissando un termine per l’adempimento e individuando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30
È richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza di condanna all’amministrazione pubblica ai fini dell’esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando sia comprovata l’esistenza di un giudicato esecutivo e l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi puntualmente derivanti dal titolo giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e predeterminare l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario, il giudizio di ottemperanza deve rispettarne il contenuto; il giudice amministrativo non può modificare o rideterminare il regime degli interessi stabilito nel titolo civile.
- Le spese del giudizio di ottemperanza e il compenso del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente.
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