Ordinanza n. 800/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della deliberazione del D.G. n. 223 del 23 febbraio 2026 della ASL Caserta recante comunicazione di esclusione da procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura in somministrazione di arredi, attrezzature sanitarie e accessori per l’allestimento delle case di comunità e degli ospedali di comunità della ASL Caserta, nonché di revoca della aggiudicazione del lotto 4 “tendaggi” (CIG B8BA6D9A09); - del verbale dell’11 febbraio 2026 del Direttore dell’UOC Provveditorato – RUP
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di esclusione dalla procedura di gara e revoca dell'aggiudicazione del lotto 4 "tendaggi", nonché verbale del RUP
Esito
La controversia
L'impresa aggiudicataria del lotto 4 di una procedura per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura in somministrazione di arredi, attrezzature sanitarie e accessori ha impugnato la deliberazione del direttore generale dell'ASL Caserta con cui le è stata comunicata l'esclusione dalla procedura e la revoca dell'aggiudicazione, unitamente al verbale del RUP. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico delle censure dedotte, limitandosi a rilevare la necessità di un loro approfondito esame nel merito. Il ricorso è stato notificato anche a un soggetto controinteressato non costituito; il Collegio ha ritenuto opportuno acquisire chiarimenti sullo svolgimento della gara e sull'aggiudicazione del 21 gennaio 2026, per verificare l'eventuale presenza di ulteriori controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure né ha accolto o respinto espressamente la domanda cautelare. Ha ritenuto che il ricorso richieda un approfondito esame di merito e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato la trattazione del merito al 12 maggio 2026 e ha onerato le parti degli adempimenti indicati in motivazione, inclusi i chiarimenti necessari a verificare l'eventuale esistenza di ulteriori controinteressati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La sollecita definizione del merito ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.
Quando il ricorso cautelare richiede un approfondito esame delle censure, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari fissando sollecitamente la trattazione del merito, senza adottare una distinta misura cautelare provvisoria.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo cautelare, quando le censure necessitano di un approfondito esame incompatibile con una sommaria decisione cautelare, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- Prima della definizione del giudizio, il giudice può richiedere chiarimenti sullo svolgimento della procedura di gara per verificare la corretta individuazione di tutti i soggetti controinteressati e assicurare l'integrità del contraddittorio.
Come è indicizzato
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