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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24005/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per gravi indizi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e plurime importazioni di cocaina. La difesa contestava in particolare: 1) l'inutilizzabilità degli esiti acquisiti tramite Ordini Europei d'Indagine (O.I.E.) emessi verso l'Autorità giudiziaria francese perché depositati in lingua francese senza traduzione tempestiva; 2) la mancata trasmissione completa di atti e supporti informatici (DVD con chat decriptate e provvedimenti genetici), con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio; 3) la natura delle comunicazioni acquisite (sosteneva si trattasse di captazioni preventive o flussi in atto, pertanto soggetti alla disciplina degli artt. 266 e ss. c.p.p. e non riconducibili ai documenti informatici disciplinati dall'art. 234-bis c.p.p.); 4) l'illegittimità delle modalità di acquisizione e decriptazione operate dall'Autorità francese e la presumibile violazione dei diritti fondamentali che renderebbero i dati inutilizzabili.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: 1) il materiale acquisito tramite O.I.E. proveniva da dati informatici "freddi" già ottenuti dall'Autorità giudiziaria francese e trasmessi in copia forense; 2) il D.lgs. n.108/2017 (attuazione Direttiva 2014/41/UE) e la presunzione di legittimità nell'ambito della cooperazione UE giustificano l'esecuzione e l'utilizzabilità degli O.I.E., salvo prova concreta di violazione di principi inderogabili dell'ordinamento italiano; 3) l'art. 234-bis c.p.p. è applicabile ai dati informatici decriptati e l'Autorità francese, avendo acquisito e vagliato i dati secondo il proprio ordinamento e sotto controllo giudiziario (Tribunale di Parigi), poteva legittimamente disporne; 4) la Procura italiana ha messo a disposizione della difesa la documentazione, pure dopo traduzione, prima dell'udienza di riesame; 5) la difesa non ha dimostrato concrete alterazioni o manipolazioni del contenuto né fornito elementi che mettessero in crisi la presunzione di correttezza della procedura francese. Sotto il profilo sostanziale il Tribunale del riesame aveva inoltre correttamente ravvisato gravità indiziaria circa il ruolo del Ficarra nell'associazione e nelle operazioni di importazione di cocaina, motivo per cui la misura cautelare è stata giustificata.

Norme richiamate

  • D.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (attuazione della Direttiva 2014/41/UE)

    Disciplina gli Ordini Europei d'Indagine (O.I.E.) nel rapporto fra Stati membri; autorizza la richiesta di trasmissione di documentazione informatica già acquisita all'estero e fonda la presunzione di legittimità dell'attività della autorità di esecuzione salvo prova contraria concreta

  • Direttiva 2014/41/UE (Order Europeo di Indagine)

    Stabilisce il principio di riconoscimento reciproco degli O.I.E., prevede l'esecuzione senza ulteriori formalità salvo i motivi straordinari di non esecuzione e consente deroghe solo in presenza di seri motivi che implichino incompatibilità con diritti fondamentali

  • art. 234-bis c.p.p.

    Consente l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero anche se non pubblici, previa verifica che il soggetto che disponeva dei dati (legittimo titolare) potesse legittimamente trasmetterli; è la norma di riferimento per l'utilizzabilità delle chat decriptate acquisite dall'autorità straniera

  • artt. 266 e ss. c.p.p.

    Riguardano le intercettazioni di flussi di comunicazioni in atto; la Corte ha precisato che non si applicano ai dati 'freddi' già acquisiti e memorizzati su server o supporti, per i quali la disciplina applicabile è diversa

  • Direttiva 2012/13/UE (diritto di informazione nell'ambito del procedimento penale)

    Garantisce accesso al materiale probatorio ma ammette deroghe (con controllo giurisdizionale) dove la divulgazione possa pregiudicare indagini o interessi pubblici; la mancata trasmissione integrale di dettagli procedurali stranieri può essere legittima se decisa dall'autorità giudiziaria estera

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)

    Fonda la cooperazione giudiziaria penale europea sul principio del riconoscimento reciproco e della fiducia fra Stati membri, principio richiamato per sostenere la presunzione di legittimità degli atti stranieri

  • Costituzione italiana

    Richiamate dalla difesa in tema di diritto di difesa e giusto processo; la Corte ha ritenuto tali diritti rispettati alla luce della documentazione messa a disposizione e dei limiti consentiti per ragioni di segretezza e di indagine nel diritto straniero

Massime di principio

  • Gli Ordini Europei d'Indagine (O.I.E.) che trasmettono dati acquisiti autonomamente da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro si presumono legittimi: il giudice italiano non è chiamato a riesaminare ex novo la correttezza dell'attività eseguita nello Stato di emissione salvo comprovate violazioni di principi inderogabili dell'ordinamento italiano
  • Quando i dati sono "freddi" (dati informatici già memorizzati su server o dispositivi), si applica la logica dell'art. 234-bis c.p.p. e non la disciplina delle intercettazioni in tempo reale (artt. 266 e ss.), perciò tali acquisizioni possono essere utilizzate se la loro provenienza e integrità sono attestate
  • La decriptazione è considerata attività distinta dalla captazione; l'uso dell'algoritmo per decriptare stringhe binarie rende improbabile, in assenza di elementi concreti, l'alterazione del contenuto: la difesa deve allegare fatti concreti che dimostrino manipolazioni
  • La Procura non è tenuta a depositare l'integrale mole di atti d'indagine per fondare una misura cautelare; può utilizzare atti riassuntivi o esemplificativi purché il compendio probatorio essenziale sia reso disponibile e la difesa abbia effettiva possibilità di esame
  • Il diritto di accesso della difesa può essere limitato da provvedimenti di segretezza o esigenze investigative dello Stato che ha acquisito i dati; tali limitazioni devono essere adottate da autorità giudiziarie e sono sottoponibili a controllo, ma non comportano automaticamente inutilizzabilità degli atti in Italia
  • Per contestare l'utilizzabilità di materiale proveniente dall'estero è necessario produrre elementi concreti che dimostrino la violazione di diritti fondamentali o manipolazioni; mere asserzioni astratte sono insufficienti
  • Se la documentazione originaria è stata depositata e tradotta prima dell'udienza di riesame, la tardiva disponibilità formale nel fascicolo non implica per sé nullità o violazione del contraddittorio
  • In presenza di indicazioni probatorie articolate (intercettazioni, tabulati, geolocalizzazioni, video, riscontri di PG) il Tribunale può ritenere sussistente la gravità indiziaria e confermare misure cautelari quando il quadro complessivo è coerente e circostanziato

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