Cassazione Penale, Sentenza n. 3124/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma (01/06/2022) che aveva respinto il riesame dell'ordinanza del G.I.P. (23/03/2022) con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione a associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), estorsioni (capi 46, 47, 48) e detenzione/porto abusivo di armi (capi 38, 39, 41). I motivi di ricorso contestavano: 1) l'utilizzabilità delle intercettazioni per reati diversi da quelli per cui erano state autorizzate (in particolare per le estorsioni), 2) l'insussistenza della connessione funzionale tra reato associativo e reati estorsivi, 3) l'assenza di gravi indizi per la partecipazione all'associazione mafiosa per mancata indicazione di condotte specifiche, 4) vizi di motivazione per omesso esame delle deduzioni difensive e della memoria, 5) insufficiente gravità indiziaria e vizio di applicazione della legge penale in relazione alle armi, 6) errata qualificazione dei fatti (art. 393 c.p. vs art. 629 c.p.) e contestazione della configurabilità della tentata estorsione per mancanza di reale minaccia e per l'avvenuta transazione.
La decisione
La Corte (sezione penale, Cassazione) ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle intercettazioni anche per i reati estorsivi perché l'estorsione tentata è fra i reati per i quali l'arresto è obbligatorio (art. 380 c.p.p.), sicché il divieto dell'art. 270 c.p.p. non opera; inoltre ha confermato la sussistenza della connessione ex art. 12 c.p.p. tra i delitti associativi e le estorsioni, essendo le ultime funzionali al programma associativo. Sulla gravità indiziaria la Corte ha verificato che il giudice del riesame ha adeguatamente motivato, con riferimento alle intercettazioni e ai rapporti tra partecipi, l'esistenza di elementi indizianti anche in ordine al possesso di armi. Quanto alle condotte in danno della persona offesa Amanti e dei suoi familiari, la Corte ha escluso la rilevanza dell'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) perché la pretesa era riconducibile a una dazione illecita e le minacce avevano riguardato terzi estranei al rapporto, configurando quindi estorsione (art. 629 c.p.). Anche la tentata estorsione contestata a capo 48 è stata ritenuta gravemente indiziata. Per tali ragioni il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; vengono altresì disposti gli adempimenti di cancelleria (art. 94 comma 1-ter disp. att.).
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma che disciplina il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione sulla base di intercettazioni e rapporti con altri partecipi
art. 270 c.p.p.
Prevede il divieto di utilizzazione delle intercettazioni disposte per reati diversi, ma la Corte ha ricordato che tale divieto non opera per i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza
art. 380 c.p.p., comma 2
Elenca i reati per i quali l'arresto è obbligatorio (tra cui rapina ed estorsione): siccome l'estorsione tentata figura nell'elenco, l'utilizzo delle intercettazioni è stato ritenuto legittimo anche se disposte originariamente per altro procedimento
art. 12 c.p.p.
Istituto della connessione tra procedimenti: la Corte ha confermato che le estorsioni erano connesse all'associazione mafiosa perché funzionali al programma associativo, legittimando l'utilizzo delle intercettazioni
art. 266 c.p.p.
Limiti di ammissibilità per l'utilizzo delle intercettazioni in altri procedimenti: la Corte ha ritenuto rispettati i limiti richiamati dalla giurisprudenza
art. 393 c.p.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia: la Corte ha escluso l'applicabilità perché la pretesa di Penna derivava da un atto illecito e la tutela giudiziaria era inapplicabile
art. 629 c.p.
Estorsione: la condotta è stata qualificata come estorsiva, anche per la minaccia diretta a terzi estranei al rapporto debitorio, e quindi più grave rispetto all'art. 393
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto: la Corte ha condannato Penna al pagamento delle spese
Massime di principio
- Le intercettazioni disposte per un reato possono essere utilizzate in procedimenti diversi quando il reato perseguito rientra tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.), ovvero quando sussiste connessione ex art. 12 c.p.p.; il giudice deve comunque rispettare i limiti di ammissibilità previsti dall'ordinamento
- La valutazione delle intercettazioni e il loro significato probatorio costituiscono, di regola, un apprezzamento di merito riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
- In sede di misure cautelari la gravità indiziaria richiede una motivazione adeguata che spieghi in concreto perché dagli elementi raccolti emerga una qualificata probabilità di responsabilità; la Corte di legittimità verifica la congruenza e la logicità di tale motivazione, non riesaminando i fatti
- Per distinguere tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) il giudice deve verificare la "tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria" della pretesa: se la pretesa è manifestamente illecita o nasce da atti illeciti e/o colpisce terzi estranei al rapporto, è più probabile la configurazione dell'estorsione
- La minaccia o violenza diretta a terzi estranei al rapporto obbligatorio originario è sintomo che l'azione mira a procurare un profitto ingiusto e tende a escludere la giustificabilità della pretesa in sede giudiziaria, qualificando il fatto come estorsione
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve evidenziare specifici profili di illegittimità della motivazione o della valutazione degli indizi; doglianze in ordine alla diversa interpretazione dei fatti, se fondate su letture alternative non manifestamente illogiche, non sono sufficienti per ottenere accoglimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3080/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3081/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3083/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3084/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3086/2023 del 25/01/2023
- Sentenza penale · 25 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3087/2023 del 25/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →