Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3124/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma (01/06/2022) che aveva respinto il riesame dell'ordinanza del G.I.P. (23/03/2022) con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione a associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), estorsioni (capi 46, 47, 48) e detenzione/porto abusivo di armi (capi 38, 39, 41). I motivi di ricorso contestavano: 1) l'utilizzabilità delle intercettazioni per reati diversi da quelli per cui erano state autorizzate (in particolare per le estorsioni), 2) l'insussistenza della connessione funzionale tra reato associativo e reati estorsivi, 3) l'assenza di gravi indizi per la partecipazione all'associazione mafiosa per mancata indicazione di condotte specifiche, 4) vizi di motivazione per omesso esame delle deduzioni difensive e della memoria, 5) insufficiente gravità indiziaria e vizio di applicazione della legge penale in relazione alle armi, 6) errata qualificazione dei fatti (art. 393 c.p. vs art. 629 c.p.) e contestazione della configurabilità della tentata estorsione per mancanza di reale minaccia e per l'avvenuta transazione.

La decisione

La Corte (sezione penale, Cassazione) ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle intercettazioni anche per i reati estorsivi perché l'estorsione tentata è fra i reati per i quali l'arresto è obbligatorio (art. 380 c.p.p.), sicché il divieto dell'art. 270 c.p.p. non opera; inoltre ha confermato la sussistenza della connessione ex art. 12 c.p.p. tra i delitti associativi e le estorsioni, essendo le ultime funzionali al programma associativo. Sulla gravità indiziaria la Corte ha verificato che il giudice del riesame ha adeguatamente motivato, con riferimento alle intercettazioni e ai rapporti tra partecipi, l'esistenza di elementi indizianti anche in ordine al possesso di armi. Quanto alle condotte in danno della persona offesa Amanti e dei suoi familiari, la Corte ha escluso la rilevanza dell'art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) perché la pretesa era riconducibile a una dazione illecita e le minacce avevano riguardato terzi estranei al rapporto, configurando quindi estorsione (art. 629 c.p.). Anche la tentata estorsione contestata a capo 48 è stata ritenuta gravemente indiziata. Per tali ragioni il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; vengono altresì disposti gli adempimenti di cancelleria (art. 94 comma 1-ter disp. att.).

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che disciplina il reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di partecipazione sulla base di intercettazioni e rapporti con altri partecipi

  • art. 270 c.p.p.

    Prevede il divieto di utilizzazione delle intercettazioni disposte per reati diversi, ma la Corte ha ricordato che tale divieto non opera per i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza

  • art. 380 c.p.p., comma 2

    Elenca i reati per i quali l'arresto è obbligatorio (tra cui rapina ed estorsione): siccome l'estorsione tentata figura nell'elenco, l'utilizzo delle intercettazioni è stato ritenuto legittimo anche se disposte originariamente per altro procedimento

  • art. 12 c.p.p.

    Istituto della connessione tra procedimenti: la Corte ha confermato che le estorsioni erano connesse all'associazione mafiosa perché funzionali al programma associativo, legittimando l'utilizzo delle intercettazioni

  • art. 266 c.p.p.

    Limiti di ammissibilità per l'utilizzo delle intercettazioni in altri procedimenti: la Corte ha ritenuto rispettati i limiti richiamati dalla giurisprudenza

  • art. 393 c.p.

    Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia: la Corte ha escluso l'applicabilità perché la pretesa di Penna derivava da un atto illecito e la tutela giudiziaria era inapplicabile

  • art. 629 c.p.

    Estorsione: la condotta è stata qualificata come estorsiva, anche per la minaccia diretta a terzi estranei al rapporto debitorio, e quindi più grave rispetto all'art. 393

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto: la Corte ha condannato Penna al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Le intercettazioni disposte per un reato possono essere utilizzate in procedimenti diversi quando il reato perseguito rientra tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.), ovvero quando sussiste connessione ex art. 12 c.p.p.; il giudice deve comunque rispettare i limiti di ammissibilità previsti dall'ordinamento
  • La valutazione delle intercettazioni e il loro significato probatorio costituiscono, di regola, un apprezzamento di merito riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
  • In sede di misure cautelari la gravità indiziaria richiede una motivazione adeguata che spieghi in concreto perché dagli elementi raccolti emerga una qualificata probabilità di responsabilità; la Corte di legittimità verifica la congruenza e la logicità di tale motivazione, non riesaminando i fatti
  • Per distinguere tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) il giudice deve verificare la "tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria" della pretesa: se la pretesa è manifestamente illecita o nasce da atti illeciti e/o colpisce terzi estranei al rapporto, è più probabile la configurazione dell'estorsione
  • La minaccia o violenza diretta a terzi estranei al rapporto obbligatorio originario è sintomo che l'azione mira a procurare un profitto ingiusto e tende a escludere la giustificabilità della pretesa in sede giudiziaria, qualificando il fatto come estorsione
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve evidenziare specifici profili di illegittimità della motivazione o della valutazione degli indizi; doglianze in ordine alla diversa interpretazione dei fatti, se fondate su letture alternative non manifestamente illogiche, non sono sufficienti per ottenere accoglimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.