Cassazione Penale, Sentenza n. 5351/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte militare di appello di Roma, sostenendo che tale decisione era priva di adeguato percorso argomentativo: la Corte aveva ritenuto giustificata l'insubordinazione ingiuriosa dell'imputato in ragione di un "erroneo convincimento" di essere vittima di comportamenti vessatori e di frequenti cambi di incarico disposti dal superiore, ma senza che dalle emergenze processuali risultassero elementi oggettivi a corroborare tale convincimento putativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte militare di appello di Roma. La Corte ha motivato l'annullamento osservando che l'assoluzione si fondava su un convincimento soggettivo dell'imputato non suffragato da elementi di fatto concreti: per poter ritenere operante una causa di giustificazione reale o putativa occorre che la relativa situazione di fatto sia provata o emergente dalle risultanze processuali, non bastando mere affermazioni non corroborate.
Norme richiamate
artt. 189, comma 2; 190, comma 1, n. 2; 47, comma 1, n. 2, cod. pen. mil. pace
Norme penali militari che definiscono e sanzionano il reato contestato (insubordinazione ingiuriosa e norme correlate): sono gli articoli in base ai quali era stata formulata l'accusa nei confronti di Delprete.
art. 51, comma primo, cod. pen. mil. pace
Norma richiamata in relazione alle cause di giustificazione (reali o putative): la Corte ha ricordato che l'invocazione di una causa di giustificazione non può basarsi su mera soggettività ma richiede dati di fatto concreti che giustifichino l'erroneo convincimento dell'agente.
art. 59, comma quarto, cod. pen. mil. pace
Richiamata in connessione alla valutazione delle circostanze e della rilevanza del convincimento dell'imputato; la censura riguardava la carenza motivazionale nel considerare applicabile una esimente o una valutazione attenuante basata su convincimenti non provati.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 18711 del 21/03/2012, Giusto, Rv. 252636-01
In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato
Principio applicato dalla Corte: l'erroneo convincimento che giustifica (o esclude) la responsabilità deve essere sorretto da elementi obiettivi o da emergenze probatorie; la sola percezione soggettiva non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando si invoca una causa di giustificazione putativa (erroneo convincimento di trovarsi in una situazione che giustifica il fatto), il convincimento dell'imputato deve essere sostenuto da elementi oggettivi emergenti dal processo; una mera affermazione soggettiva non è sufficiente.
- La Corte d'appello deve esplicitare il nesso probatorio tra le emergenze processuali e la conclusione di giustificazione: motivazioni assertive e scollegate dalle prove possono essere annullate in Cassazione.
- In caso di carenza probatoria sulla sussistenza della causa di giustificazione, la Suprema Corte può annullare la sentenza di merito e disporre il rinvio per un nuovo esame da parte di una diversa sezione.
- Per difendersi efficacemente in situazioni simili, l'imputato dovrebbe produrre/far emergere prove concrete (documenti, testimonianze, provvedimenti, cartelle di servizio, consulenze) che attestino le presunte condotte vessatorie o altri fatti oggettivi a fondamento del convincimento putativo.
- Il giudice valuta se i fatti dedotti giustificano razionalmente l'errore: l'onere di dimostrare elementi obiettivi a sostegno dell'errore probatorio grava in prevalenza sull'imputato che invoca la causa di giustificazione putativa.
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