Sentenza n. 1142/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 105 del 21 gennaio 2025, relativa al riconoscimento delle somme dovute sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 105 del 21 gennaio 2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. La decisione aveva condannato il Ministero a riconoscere 3.000 euro complessivi per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’effettiva attribuzione, nonché alle spese processuali. Il ricorso era diretto a ottenere l’attuazione di tali statuizioni.
La decisione
Il ricorrente ha dichiarato con nota del 17 settembre 2026 che l’Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza e che era quindi venuto meno il suo interesse alla decisione. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: in applicazione del principio dispositivo, il ricorrente può manifestare, fino a quando la causa è trattenuta in decisione, la sopravvenuta mancanza d’interesse, e il giudice deve prenderne atto senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state compensate perché non era stata prodotta prova dell’avvenuta ottemperanza, necessaria per verificare la data di esecuzione.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Parte ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli artt. 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata
La domanda di esecuzione del giudicato è stata proposta mediante il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt. 112 e seguenti del c.p.a.
art. 16, sesto comma, l. 412/1991
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall’art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La sentenza da eseguire aveva riconosciuto, sulle somme dovute, la maggiore tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento in cui era sorto il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall’art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione
La norma è richiamata quale fondamento, insieme all’art. 16, sesto comma, l. 412/1991, della corresponsione della maggiore tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, sino a quando la causa è trattenuta per la decisione, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione; in tal caso il giudice prende atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiara l’improcedibilità, senza poter valutare d’ufficio l’interesse in sostituzione della parte.
- La mancata produzione della prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato, quando impedisce al giudice di verificarne la data, può costituire giusto motivo per compensare le spese del giudizio di ottemperanza dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1267/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1049/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15196/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 15211/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1493/2026 - Bologna, Sezione 1
- Sentenza · 24 set 2026Sentenza n. 1494/2026 - Bologna, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →