Cassazione Civile, Ordinanza n. 03751/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
Una parte ha agito davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento della proprietà di una porzione di terreno, deducendo in subordine l'avvenuto acquisto per usucapione. Il convenuto ha resistito, chiamando in causa altri soggetti da cui sosteneva di avere acquistato la proprietà dell'area e chiedendo di essere garantito in caso di accoglimento della domanda. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione accogliendo la domanda subordinata di usucapione. In cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'attività sul fondo era stata svolta per mera tolleranza degli aventi diritto e quindi non integrava possesso utile ad usucapionem; 2) violazione dell'art. 1141 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la Corte territoriale avesse desunto l'animus possidendi dalla sola coltivazione del terreno; 3) violazione dell'art. 1158 c.c. e ancora nullità per motivazione apparente, contestando la continuità del possesso in capo al dante causa e all'erede, poiché il terreno non sarebbe stato coltivato per alcuni periodi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi perché, in sostanza, miravano a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio e una nuova valutazione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Ha osservato che la Corte d'appello aveva comunque affrontato il tema della tolleranza, escludendola per la lunga durata della relazione con il bene e per la condotta incompatibile con un mero uso tollerato; aveva poi valutato complessivamente le prove per desumere l'esistenza di un possesso iniziato nel 1982 e protratto fino al 2011, con animus possidendi e continuità, anche nei periodi di sospensione della coltivazione, giustificati dal riposo ciclico del terreno. Il ricorso incidentale proposto dagli eredi del dante causa è stato dichiarato estinto, perché dopo la proposta di definizione anticipata non è stata depositata istanza di decisione nei termini di legge. Sono state compensate le spese tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali, mentre il ricorrente principale è stato condannato alle spese in favore della controricorrente, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
richiamato per definire il possesso e distinguere il potere di fatto sulla cosa dalla mera detenzione
art. 1141 c.c.
richiamato per il tema dell'interversione e della qualificazione del rapporto con il bene come possesso o detenzione
art. 1158 c.c.
richiamato quale norma sull'usucapione ventennale e sulla necessità di un possesso continuato, pacifico e utile all'acquisto
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la conseguente rinuncia ope legis al ricorso incidentale in mancanza di istanza di decisione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato nel passaggio preliminare sulla compatibilità del consigliere relatore con il collegio che decide
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto
art. 2697 c.c.
non richiamato espressamente, ma la decisione insiste sul principio che la prova del possesso utile all'usucapione e della sua continuità è rimessa alla valutazione del giudice di merito
art. 205 c.p.c.
non presente
art. 380 bis c.p.c.
già citato; la Corte afferma che il mancato deposito dell'istanza di decisione comporta l'estinzione del ricorso incidentale
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del merito, del materiale istruttorio o dell'attendibilità delle prove, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- In tema di usucapione, la tolleranza del proprietario esclude il possesso utile solo se risulta concretamente giustificata dalla natura e dai rapporti tra le parti; la mera lunga permanenza o coltivazione del fondo non basta, da sola, a qualificare il rapporto come tollerato.
- La configurazione del possesso richiede una valutazione complessiva delle circostanze di fatto, potendo l'animus possidendi desumersi anche da comportamenti concludenti incompatibili con una mera detenzione.
- La continuità del possesso non è esclusa automaticamente da periodi di mancato utilizzo materiale del bene, quando il giudice accerti che la signoria di fatto sia rimasta potenzialmente esercitabile e che le pause siano compatibili con la normale gestione del bene.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico decisorio; non sussiste vizio quando la sentenza espone, in modo comprensibile, le ragioni per cui le prove sono state ritenute sufficienti a fondare l'accertamento del possesso ad usucapionem.
- Nel procedimento camerale di cassazione fondato su proposta di definizione anticipata, il mancato deposito dell'istanza di decisione nei termini previsti comporta l'estinzione ope legis del ricorso incidentale.
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