Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/04/2016 n. 6646 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Campania che aveva confermato l’avviso di accertamento Irpef relativo al 1998, riguardante il reddito di partecipazione imputatole in proporzione alla quota societaria. Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia su una questione controversa; con il secondo ha dedotto insufficiente e illogica motivazione e violazione della disciplina sul condono fiscale, sostenendo che l’istanza di definizione presentata dalla società avrebbe dovuto incidere sull’accertamento del reddito attribuito alla socia. La società aveva presentato un’istanza di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, ma tale istanza era stata rigettata dall’Ufficio con provvedimento non impugnato e divenuto definitivo. La contribuente, invece, non aveva presentato una propria istanza di definizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Entrambi i motivi non rispettavano i requisiti dell’art. 366-bis c.p.c.: i quesiti di diritto erano generici e non adeguatamente collegati alla fattispecie concreta, mentre mancava una chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni della decisività della dedotta carenza motivazionale. La Corte non ha quindi esaminato nel merito le censure relative al condono e all’imputazione del reddito societario alla socia. Non essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita in giudizio, non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Imponeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione temporale, quesiti di diritto specifici e pertinenti e, per i vizi motivazionali, un momento di sintesi chiaro, autonomo e riferito al fatto controverso decisivo. Quesiti generici o meramente descrittivi del vizio comportano l’inammissibilità del motivo.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Riguarda il vizio di omessa pronuncia. Anche quando il motivo è qualificato in questo modo, la censura deve essere formulata rispettando i requisiti di specificità previsti per il ricorso per cassazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di denunciare l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo, ma il ricorrente deve individuare con precisione il fatto, spiegare la carenza della motivazione e dimostrarne la decisività.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 7

    Disciplina una forma di definizione agevolata delle imposte. Nel caso concreto, l’istanza presentata dalla società era stata rigettata e il provvedimento non era stato impugnato, risultando quindi definitivo; la socia non aveva presentato una propria istanza.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Richiamato dalla contribuente in relazione alla possibilità di imputare al socio il maggior reddito accertato in capo alla società di persone. La Corte non ha esaminato nel merito la questione, poiché il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare genericamente che il giudice abbia omesso di pronunciarsi o abbia motivato male: occorre indicare con precisione la questione ignorata, il fatto decisivo e il collegamento concreto tra errore denunciato e decisione.
  • I quesiti di diritto devono essere specifici, riferiti alla fattispecie concreta e formulati in modo da consentire alla Corte di individuare immediatamente la regola giuridica asseritamente violata; una domanda astratta o una mera richiesta di conferma della propria tesi è inammissibile.
  • Quando si contesta la motivazione, è necessario identificare il fatto controverso, spiegare perché la motivazione sia insufficiente o illogica e dimostrare che, se correttamente valutato, quel fatto avrebbe potuto modificare la decisione.
  • Nelle società di persone, il trattamento fiscale del reddito imputato al socio può dipendere dagli accertamenti e dalle definizioni riguardanti la società, ma gli effetti di un condono o di una definizione agevolata presuppongono il rispetto dei requisiti applicabili e, normalmente, non possono fondarsi su un’istanza societaria rigettata e divenuta definitiva.
  • La mancata impugnazione di un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria può renderlo definitivo, impedendo di rimetterne in discussione gli effetti nel successivo giudizio, salvo specifiche ragioni giuridiche non esaminate in questa decisione.
  • L’inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti formali impedisce alla Corte di cassazione di esaminare il merito delle questioni fiscali sottostanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.