Cassazione Penale, Sentenza n. 44374/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva difetto di motivazione e una illegittima estensione dell'ordine di demolizione: la sentenza di condanna n.2258/2013 riguardava il completamento del piano terra dell'immobile sito in Angri, mentre l'ordine di demolizione sarebbe stato esteso all'intero fabbricato, comprensivo di lavorazioni anteriori soggette a diversa vicenda processuale (sentenza di prescrizione). Si contestava che non ricorresse l'accessorietà o altra causa che giustificasse l'estensione della demolizione all'opera originaria.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione sull'ambito di operatività dell'ordine di demolizione era già stata affrontata e decisa nella sentenza di annullamento con rinvio (Sez. 3, n.45904/2022) e che la Corte di appello di Salerno, giudice del rinvio, ha applicato correttamente i principi indicati dalla Corte di legittimità. In particolare, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui la prosecuzione dei lavori edilizi abusivi costituisce nuova condotta illecita e che l'ordine di demolizione, come dovere di restitutio in integrum, può riguardare l'edificio nel suo complesso, comprese opere accessorie e superfetazioni che mantengono l'illiceità dell'opera. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. proc. pen.
Limita l'impugnabilità della sentenza del giudice del rinvio in cassazione ai soli motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione o l'inosservanza del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio; base dell'inammissibilità del ricorso.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b
Il proseguimento dell'attività edilizia vietata, anche dopo dissequestro e a prescindere dall'entità degli interventi, integra la fattispecie contravvenzionale richiamata e giustifica misure sanzionatorie tra cui la demolizione.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Principio utilizzato per la liquidazione di una somma a favore della Cassa delle ammende: è possibile irrogare tale somma anche se non si rileva colpa grave nella proposizione del ricorso, valutando l'equità dell'importo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III, pronunce rilevanti)
Principi giurisprudenziali enunciati: la prosecuzione dei lavori su un manufatto abusivo costituisce ripresa dell'attività criminosa e integra nuovo reato; l'ordine di demolizione deve tendere alla restitutio in integrum e può comprendere l'intero edificio, non soltanto la porzione per la quale è intervenuta la prima contestazione, escluse le mere finiture o manutenzioni che non incidano sulla volumetria o sulla natura abusiva complessiva.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione deve essere collegato al fatto per cui è intervenuta la condanna: tuttavia, quando la prosecuzione dei lavori riproduce l'illiceità originaria, la demolizione può estendersi all'intero manufatto per garantire la restitutio in integrum.
- La prosecuzione dell'attività edilizia abusiva, anche se relativa a porzioni realizzate in tempi diversi e anche quando la prima parte del reato sia estinta per prescrizione, può essere considerata una ripresa dell'attività criminosa e integra un nuovo reato.
- Le mere finiture o interventi di manutenzione possono non giustificare la demolizione se non incidono sulla volumetria o sulla natura abusiva complessiva dell'opera; il giudice deve valutare la natura e l'entità degli interventi rispetto all'opera originaria.
- Sul piano processuale, non è ammissibile in cassazione riproporre punti che la Corte stessa ha già deciso nella sentenza di annullamento con rinvio: ai sensi dell'art. 628 c.p.p. il ricorso è limitato ai nuovi motivi o alla violazione del principio di diritto enunciato.
- Per contrastare efficacemente un ordine di demolizione esteso, è necessario dimostrare concretamente che le opere successive sono solo accessorii, che esisteva una sanatoria valida, o che l'ordine non è ragionevolmente collegabile al fatto per cui è intervenuta la condanna.
- Chi propone ricorsi manifestamente infondati o rimesse su questioni già risolte dalla Corte di legittimità rischia la condanna alle spese e, ove valutato equo, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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