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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16691/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della pronuncia di responsabilità per estorsione. Contestavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunte contraddizioni e carenze probatorie delle dichiarazioni testimoniali (BANNETTA, MEMEDI, MENGHINI) e l'assenza di certezza su chi avesse materialmente proferito le minacce; 2) omissione nel disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancata escussione della persona offesa BANNETTA; 3) illegittimità nell'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" e dell'agevolazione a associazione mafiosa; 4) eccessività della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche. HYSA inoltre deduceva l'omessa motivazione sul rigetto di una precedente istanza di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e contestava specifici aspetti probatori relativi a REBESCHI Ismail e altri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rigettato l'istanza di rinvio volta ad acquisire una sentenza non definitiva del Tribunale di Viterbo per incompatibilità e autonomia dei giudizi. Ha ritenuto i motivi meramente ripetitivi o manifestamente infondati: le contraddizioni contestate erano secondarie rispetto al nucleo probatorio coerente, la rinnovazione del dibattimento non era necessaria perché gli atti erano già idonei a decidere, e l'aggravante del metodo mafioso era correttamente valutata (anche in base all'uso delle somme estorte per aiutare sodali detenuti e alla riconoscibilità del soggetto come legato a contesti criminosi). Ha confermato la congruità della motivazione sul trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende. È stato anche ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare eventuale prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (aggravante del metodo mafioso)

    La Corte ha ritenuto che il metodo mafioso possa manifestarsi anche in forma implicita o indiretta (es. prospettazione dell'uso di somme estorte per aiutare detenuti affiliati) e che tale elemento aggravante sia stato correttamente valutato in primo grado e non efficacemente contestato in appello

  • art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato)

    La richiesta di concordato è inammissibile quando l'imputazione comprende reati aggravati ex art. 416-bis: l'inammissibilità discende dall'imputazione esistente e non può essere superata da un accordo tra parti

  • art. 603 cod. proc. pen. (rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale)

    La rinnovazione è dovuta solo se il giudice non può decidere allo stato degli atti; il rigetto della richiesta può risultare da motivazione implicita quando la valutazione degli atti è già sufficiente a decidere

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna per spese e sanzioni in caso di inammissibilità)

    Sulla base di tale norma la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende, valutando anche i profili di colpa del ricorso

  • orientamento di Sez. Un. (riguardo la prescrizione)

    Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca

    L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo di una eventuale prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata

Massime di principio

  • Contraddizioni formali tra dichiarazioni testimoniali non annullano automaticamente la valutazione di responsabilità: il giudice valuta il "nucleo comune" e la coerenza complessiva delle dichiarazioni rispetto ai fatti centrali
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (escussione di testi o della persona offesa) è ammissibile solo se il giudice dichiara di non poter decidere con gli atti acquisiti; il rigetto può essere motivato anche implicitamente quando la documentazione è ritenuta già sufficiente
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche se l'intimidazione è manifestata in modo indiretto o implicito (es. riferimento all'aiuto a sodali detenuti); la riconoscibilità del collegamento del proponente con ambienti mafiosi conta ai fini della qualificazione
  • Quando l'imputazione comprende reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis, alcune procedure deflattive (es. concordato ex art. 599-bis c.p.p.) sono precluse per disposizione normativa, indipendentemente dall'intento delle parti
  • Un ricorso in Cassazione privo di ragioni nuove o meramente ripetitivo è frequentemente dichiarato inammissibile e può comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle Ammende; l'inammissibilità esclude la verifica di questioni sopravvenute come la prescrizione

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