Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 980/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 601 del 13 settembre 2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202302058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Basilicata che aveva respinto l'impugnazione del diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria e del preavviso di parere contrario della Soprintendenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il diniego regionale di compatibilità paesaggistica in sanatoria relativo a un impianto polivalente realizzato in area vincolata senza il previo parere paesaggistico, nonché il preavviso di diniego della Soprintendenza. In primo grado e poi in appello ha dedotto, tra l’altro, errore in procedendo, sviamento, presupposto erroneo, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004, contraddittorietà e violazione dell’art. 17-bis l. 241/1990. Il Comune sosteneva che le amministrazioni avrebbero dovuto limitarsi alla valutazione paesaggistica dell’opera senza considerare l’aumento di superficie utile e volume; che il parere della Soprintendenza fosse carente e travisasse le precedenti valutazioni ambientali favorevoli, il parere regionale, il nulla osta dell’Ente parco e la natura pubblica dell’opera; che tali precedenti atti avessero ingenerato un legittimo affidamento; e che il decorso del termine previsto dall’art. 167, comma 5, determinasse silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990. Ha inoltre invocato i principi di proporzionalità, interpretazione conforme e il diritto europeo in materia di valutazione di impatto ambientale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso l’omessa pronuncia del primo giudice, rilevando che la censura era stata esaminata e respinta. Nel merito ha affermato che l’art. 167, comma 4, lettera a), d.lgs. 42/2004 preclude l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica quando l’intervento abbia creato nuove superfici utili o nuovi volumi, anche se considerati singolarmente. Poiché nel caso concreto erano pacificamente presenti entrambi gli incrementi, il diniego era vincolato e necessitato. La natura pubblica dell’opera, il finanziamento regionale, le precedenti autorizzazioni e le valutazioni ambientali favorevoli non incidevano sulla distinta valutazione paesaggistica; ambiente e paesaggio costituiscono piani di tutela differenti. Il parere della Soprintendenza, sebbene sintetico, era sufficientemente motivato mediante il richiamo al divieto legislativo e non risultava affetto da travisamento, contraddittorietà manifesta o abnormità. Le contestazioni relative al merito tecnico-discrezionale della valutazione paesaggistica erano comunque inammissibili in quanto dirette a ottenere un sindacato sostitutivo. È stato escluso anche un legittimo affidamento, poiché i precedenti atti non provenivano dall’organo competente alla tutela paesaggistica e la sanatoria non costituiva un esito garantito. Quanto all’art. 17-bis l. 241/1990, il decorso del termine di novanta giorni dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 non comporta silenzio-assenso: determina soltanto la perdita, per la Soprintendenza, del potere di rendere un parere obbligatorio e vincolante, senza impedirle di intervenire con un contributo consultivo non obbligatorio e non vincolante. La Regione, aderendo al parere della Soprintendenza e richiamando gli elementi fattuali e procedimentali rilevanti, non doveva svolgere ulteriori approfondimenti né formulare una motivazione autonoma di dissenso. Spese del grado compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 4, lettera a), d.lgs. 42/2004

    per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati

    L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è escluso quando l’intervento abbia creato nuove superfici utili o nuovi volumi, anche singolarmente considerati; la presenza di tali incrementi rende il diniego vincolato e non consente ulteriori bilanciamenti di interessi.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    termine perentorio di novanta giorni

    L’inutile decorso del termine priva la Soprintendenza del potere di rendere un parere obbligatorio e vincolante, ma non le impedisce di formulare un contributo partecipativo non obbligatorio e non vincolante.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica, il decorso del termine previsto per il parere della Soprintendenza non determina, secondo l’orientamento seguito, la formazione di un silenzio-assenso.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica e del preavviso di parere contrario della Soprintendenza.

  • art. 9, comma 2, Cost.

    La tutela del paesaggio costituisce finalità primaria di rilievo costituzionale e giustifica il limite all’attività privata e l’applicazione del divieto di sanatoria previsto dall’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004.

  • art. 134 c.p.a.

    Il sindacato sostitutivo del giudice amministrativo sulle valutazioni paesaggistiche è escluso al di fuori dei tassativi casi di giurisdizione di merito.

Massime di principio

  • L’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è precluso dalla creazione di nuove superfici utili o di nuovi volumi, anche se l’incremento riguarda una sola delle due categorie; in tale ipotesi il diniego è vincolato e non è possibile procedere a un bilanciamento con la natura pubblica dell’opera, il suo finanziamento pubblico o altri interessi favorevoli alla sanatoria.
  • La valutazione di compatibilità paesaggistica è autonoma rispetto alle valutazioni di impatto ambientale, alle valutazioni di incidenza, ai nulla osta degli enti parco e agli altri titoli amministrativi riferiti a profili diversi: l’esito favorevole di tali procedimenti non vincola l’autorità preposta alla tutela del paesaggio.
  • Il decorso del termine perentorio assegnato alla Soprintendenza per il parere previsto dall’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 non produce silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis l. 241/1990, ma fa venir meno soltanto il carattere obbligatorio e vincolante del parere; la Soprintendenza può comunque rendere un contributo consultivo non obbligatorio e non vincolante.
  • Il parere paesaggistico può essere motivato anche sinteticamente mediante il richiamo al divieto legislativo di sanatoria, quando siano chiaramente accertati nuovi volumi o superfici utili e la norma applicabile renda vincolato il diniego.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni paesaggistiche tecnico-discrezionali, salvo i tassativi casi di giurisdizione di merito; sono ammissibili soltanto censure relative a manifesta illogicità, travisamento, contraddittorietà o abnormità.
  • Precedenti autorizzazioni o valutazioni favorevoli adottate da amministrazioni diverse da quella competente alla tutela paesaggistica non fondano un legittimo affidamento sull’esito positivo della successiva sanatoria paesaggistica, il cui rilascio non è garantito.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaAutorizzazione paesaggisticaTermini del procedimento e silenzio
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.