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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27657/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della pronuncia di non doversi procedere per estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 172/2008 conv. con modificazioni (gestione/trasporto illecito di rifiuti) e censura della conferma della confisca dei mezzi. Si deduceva l'erronea applicazione degli artt. 240 c.p. e 578-bis c.p.p. e la violazione dell'art. 2, comma 4, c.p. per applicazione retroattiva dell'art. 578-bis.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla misura ablativa. Ha affermato che la confisca prevista dall'art. 6, comma 1-bis, legge n. 210/2008 ha natura prevalentemente sanzionatoria e presuppone una sentenza di condanna; l'art. 578-bis c.p.p. (che consente in taluni casi di confermare la confisca anche se in appello si dichiara la prescrizione, previa accertamento di responsabilità) non può essere applicato retroattivamente quando la disposizione abbia efficacia sostanziale. Poiché tale disciplina è dotata anche di effetti sostanziali, non è applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore: conseguentemente la confisca disposta in primo grado è stata eliminata e la sentenza impugnata annullata senza rinvio limitatamente alla confisca.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. b), d.l. n. 172/2008 conv. con legge n. 210/2008

    Norma che tipizza il reato di gestione/trasporto illecito di rifiuti; nel caso concreto l'imputato, titolare di impresa edile, era stato ritenuto responsabile per trasporto/abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in emergenza.

  • art. 6, comma 1-bis, legge n. 210/2008

    Prevede la confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per la consumazione del reato; la Corte la interpreta come misura prevalentemente sanzionatoria che richiede una sentenza di condanna per essere disposta.

  • art. 240 c.p.

    Regole generali sulla confisca nel codice penale; la Corte ricorda che per valutare l'applicabilità della confisca occorre riferirsi alle previsioni speciali e al principio che alcune confische richiedono condanna per essere ordinate.

  • art. 578-bis c.p.p.

    introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21

    Consente, in caso di dichiarazione di prescrizione in appello, di confermare la confisca disposta in primo grado purché la corte d'appello accerti la responsabilità; la Corte ha però stabilito che, quando la norma produce effetti sostanziali (es. conferma di misure a carattere sanzionatorio), non può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Principio di irretroattività della legge penale più grave; la Corte ha invocato tale principio per escludere l'applicazione retroattiva di disposizioni processuali che incidono sostanzialmente su diritti o doveri, come l'art. 578-bis nei suoi effetti sostanziali.

  • art. 210 e art. 236, comma secondo, c.p.

    Richiamati a titolo di principio generale: l'estinzione del reato non è in astratto incompatibile con misure ablative, ma l'applicabilità concreta della confisca va valutata con riferimento alle norme speciali e al requisito della condanna quando previsto.

Massime di principio

  • La confisca prevista da norme speciali che ha natura sanzionatoria richiede, di norma, una sentenza di condanna: se il reato si estingue per prescrizione in appello, la confisca non può sopravvivere salvo che una norma applicabile consenta espressamente la conferma.
  • L'art. 578-bis c.p.p. può consentire la conferma di confische nonostante la prescrizione dichiarata in appello solo se la norma è pienamente applicabile ai fatti (ossia se i fatti sono successivi all'entrata in vigore) e se la conferma è compatibile con il principio di irretroattività.
  • Per valutare la legittimità di una confisca dopo estinzione o proscioglimento occorre distinguere tra confische con natura sostanziale/sanzionatoria e confische meramente formali/procedurali: le prime non sono applicabili retroattivamente.
  • In casi analoghi verificare sempre la data dei fatti rispetto alla data di entrata in vigore della norma che introduce meccanismi di conferma della confisca; se i fatti sono anteriori, proporre impugnazione volta ad ottenere l'eliminazione delle misure ablative per violazione del principio di irretroattività.
  • Quando la confisca è stata disposta in primo grado e il reato si estingue in appello, il difensore deve contestare la possibilità di conferma della confisca invocando la natura sanzionatoria della stessa e l'art. 2 c.p. (irretroattività).

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