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Sentenza

Sentenza del 27/04/2018 n. 10219 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2005-2009, contestando l'omessa denuncia di occupazione dell'immobile. B.M. sosteneva di non essere tenuto al pagamento perché, sin dal 1999, l'immobile sarebbe stato ceduto nel godimento al figlio N., indicato come unico occupante e utilizzatore. A sostegno produceva una dichiarazione resa alla Questura e una dichiarazione TARSU presentata dal figlio. In Cassazione lamentava la violazione delle norme sulla TARSU, la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione del principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che B.M., quale usufruttuario e quindi potenziale soggetto obbligato al pagamento della TARSU, non avesse fornito prova sufficiente del trasferimento del godimento dell'immobile al figlio. La dichiarazione resa alla Questura non era stata indirizzata al Comune impositore e la dichiarazione TARSU del figlio non consentiva di identificare con certezza il medesimo immobile. La motivazione della sentenza d'appello, seppure sintetica, è stata ritenuta esistente e comprensibile, anche perché richiamava criticamente la decisione di primo grado. Il principio di non contestazione non era applicabile, poiché il Comune non si era costituito in giudizio. Non sono state liquidate spese processuali, data la mancata attività difensiva del Comune. È stato inoltre riconosciuto l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 63, 70 e 72

    Le norme disciplinano, nell'ambito della TARSU, i soggetti obbligati, gli adempimenti dichiarativi e i poteri di accertamento. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che l'usufruttuario fosse potenzialmente obbligato e che spettasse a lui dimostrare il venir meno del presupposto impositivo.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi intende sottrarsi all'obbligo tributario deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, come il trasferimento del godimento dell'immobile a un diverso soggetto passivo.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera nei confronti delle parti avversarie regolarmente costituite. La mancata costituzione del Comune non equivale, di per sé, ad ammissione dei fatti allegati dal contribuente.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992; art. 111 Cost.

    Una sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando la motivazione manchi del tutto, sia incomprensibile, insanabilmente contraddittoria o meramente apparente. È invece sufficiente una motivazione sintetica che richiami e faccia proprie, in modo comprensibile, le ragioni della decisione di primo grado.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012

    In Cassazione non sono più deducibili, in via generale, l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione; il controllo è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, oltre alle ipotesi di violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il soggetto formalmente titolare di un diritto reale di godimento, come l'usufruttuario, resta normalmente obbligato al tributo salvo che dimostri in modo concreto e documentato il trasferimento del possesso o dell'occupazione a un altro soggetto.
  • Per escludere la propria responsabilità tributaria non è sufficiente una dichiarazione generica o resa a un'amministrazione diversa dall'ente impositore: occorrono documenti idonei a identificare senza ambiguità l'immobile, la decorrenza del trasferimento e il nuovo occupante.
  • La dichiarazione presentata da un familiare può essere insufficiente se non consente di collegare con certezza il nuovo occupante allo stesso immobile oggetto dell'accertamento.
  • L'onere della prova dell'inesistenza o del trasferimento del presupposto impositivo grava, di regola, sul contribuente che chiede di essere esonerato dal pagamento.
  • La mancata costituzione dell'ente impositore non comporta automaticamente l'accettazione dei fatti allegati dal contribuente e non determina l'applicazione del principio di non contestazione.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o contestare genericamente il giudizio di merito; il controllo resta limitato agli errori di diritto, ai vizi processuali rilevanti e all'omesso esame di fatti decisivi nei limiti previsti dalla legge.

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