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Sentenza

Sentenza n. 4165/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 03355/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202509545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaaltro

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria per perdita di chance connessa all’esclusione dalla procedura di concessione di contributi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza revocanda avesse erroneamente percepito il contenuto della perizia tecnica di parte e degli altri documenti prodotti. Secondo la ricorrente, tali documenti avrebbero dimostrato il possesso dei requisiti valutativi previsti dal bando per l’accesso ai contributi e, quindi, la concreta probabilità di conseguire il finanziamento. L’asserito errore sarebbe consistito nell’omessa percezione della perizia, dei bilanci, dello statuto e del libro soci, nonché delle griglie di simulazione contenute nella perizia. La Regione ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza della revocazione, deducendo anche la temerarietà del ricorso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile. L’errore di fatto revocatorio riguarda esclusivamente l’attività ricognitiva di lettura e percezione degli atti processuali, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale; non comprende invece l’attività successiva di interpretazione e valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e delle prove. Nel caso concreto, la sentenza revocanda aveva riconosciuto l’esistenza della perizia, ma non le aveva attribuito il valore probatorio preteso dalla ricorrente: si trattava dunque di una contestazione della valutazione della prova, non di un errore percettivo. Inoltre, l’asserito errore riguardava la prova del danno da perdita di chance, punto controverso sul quale la sentenza si era espressamente pronunciata; anche per tale ragione non era configurabile l’errore revocatorio. Il giudice ha inoltre precisato che la mancata menzione o valorizzazione esplicita di singoli documenti non integra, di per sé, errore di fatto, poiché non sussiste l’obbligo di motivare sulla lettura di ogni documento, purché la decisione risponda al motivo dedotto e ne colga la portata giuridica. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 7.000, oltre accessori, in favore della Regione Puglia.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.c.

    Consente la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo nei casi e nei modi previsti dal codice di procedura civile.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio è configurabile soltanto come errore percettivo sull’esistenza o sul contenuto letterale di un atto o documento processuale, non come erronea valutazione della prova o del materiale processuale; inoltre non ricorre quando l’errore riguarda un punto controverso sul quale la sentenza si è espressamente pronunciata.

Massime di principio

  • L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione consiste esclusivamente in una falsa percezione materiale dell’esistenza o del contenuto letterale di un atto processuale o di un documento, tale da determinare una rappresentazione del fatto diversa da quella risultante dagli atti.
  • Non costituisce errore di fatto revocatorio la contestazione del modo in cui il giudice ha interpretato o valutato il contenuto di una domanda, di un’eccezione o di un documento probatorio, poiché tale contestazione investe il ragionamento decisorio e non la percezione dell’atto.
  • La revocazione per errore di fatto non è ammissibile quando l’errore denunciato riguarda un punto controverso sul quale la sentenza si è espressamente pronunciata, anche se la parte ritiene erronea o insufficiente la valutazione compiuta dal giudice.
  • La mancata menzione o valorizzazione esplicita di singoli documenti non integra, di per sé, errore revocatorio, qualora la sentenza abbia esaminato la questione dedotta e abbia fornito una motivazione coerente sulla relativa portata giuridica e probatoria.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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