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Sentenza

Sentenza del 20/04/2015 n. 856 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Artista - partecipazione a serate in discoteca - predisposizione di tariffario per tali prestazioni - presunzione di compenso - è tale - gravità precisione e concordanza - sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di presumere la percezione di un compenso per la partecipazione dell'artista a serate organizzate in locali di intrattenimento. Sebbene non fosse stata dimostrata una relazione professionale diretta tra l'artista e la società di eventi, risultavano la partecipazione alle serate, documentata da articoli di stampa, e la predisposizione e utilizzazione di uno specifico tariffario per tali prestazioni. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'esistenza di un compenso.

La decisione

La presunzione di percezione del compenso è stata ritenuta fondata. La partecipazione di una persona nota dello spettacolo a eventi di intrattenimento, unita all'esistenza di un tariffario e alla documentazione della presenza, consente di presumere lo svolgimento di una prestazione remunerata anche in assenza della prova di un contratto o di un rapporto professionale diretto con l'organizzatore. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 2967 Codice civile

    La norma è richiamata in materia di onere della prova: la percezione del compenso può essere dimostrata anche mediante presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, il tariffario e la comprovata partecipazione alle serate sono stati considerati sufficienti a fondare la presunzione.

Massime di principio

  • La partecipazione di un artista o personaggio pubblico a eventi di intrattenimento può essere considerata, in via presuntiva, un'attività remunerata quando le circostanze concrete rendono plausibile l'esistenza di un compenso.
  • La predisposizione di un tariffario costituisce un elemento particolarmente significativo perché dimostra l'organizzazione commerciale dell'attività e l'esistenza di prezzi associati alle prestazioni.
  • La prova del compenso non richiede necessariamente un contratto scritto o la dimostrazione di un rapporto professionale diretto con l'organizzatore: possono bastare elementi indiziari convergenti.
  • Articoli di stampa, pubblicità, fotografie, comunicati o altra documentazione che dimostrino la presenza dell'artista all'evento possono concorrere a formare una presunzione qualificata.
  • La presunzione è valida solo quando gli elementi disponibili sono complessivamente gravi, precisi e concordanti; la mera presenza occasionale, isolatamente considerata, potrebbe non essere sufficiente.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare la natura non remunerata della partecipazione oppure provare l'assenza o l'inapplicabilità del tariffario e fornire una spiegazione coerente degli elementi utilizzati dall'Amministrazione.

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