Sentenza del 20/04/2015 n. 856 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Artista - partecipazione a serate in discoteca - predisposizione di tariffario per tali prestazioni - presunzione di compenso - è tale - gravità precisione e concordanza - sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di presumere la percezione di un compenso per la partecipazione dell'artista a serate organizzate in locali di intrattenimento. Sebbene non fosse stata dimostrata una relazione professionale diretta tra l'artista e la società di eventi, risultavano la partecipazione alle serate, documentata da articoli di stampa, e la predisposizione e utilizzazione di uno specifico tariffario per tali prestazioni. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'esistenza di un compenso.
La decisione
La presunzione di percezione del compenso è stata ritenuta fondata. La partecipazione di una persona nota dello spettacolo a eventi di intrattenimento, unita all'esistenza di un tariffario e alla documentazione della presenza, consente di presumere lo svolgimento di una prestazione remunerata anche in assenza della prova di un contratto o di un rapporto professionale diretto con l'organizzatore. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 2967 Codice civile
La norma è richiamata in materia di onere della prova: la percezione del compenso può essere dimostrata anche mediante presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, il tariffario e la comprovata partecipazione alle serate sono stati considerati sufficienti a fondare la presunzione.
Massime di principio
- La partecipazione di un artista o personaggio pubblico a eventi di intrattenimento può essere considerata, in via presuntiva, un'attività remunerata quando le circostanze concrete rendono plausibile l'esistenza di un compenso.
- La predisposizione di un tariffario costituisce un elemento particolarmente significativo perché dimostra l'organizzazione commerciale dell'attività e l'esistenza di prezzi associati alle prestazioni.
- La prova del compenso non richiede necessariamente un contratto scritto o la dimostrazione di un rapporto professionale diretto con l'organizzatore: possono bastare elementi indiziari convergenti.
- Articoli di stampa, pubblicità, fotografie, comunicati o altra documentazione che dimostrino la presenza dell'artista all'evento possono concorrere a formare una presunzione qualificata.
- La presunzione è valida solo quando gli elementi disponibili sono complessivamente gravi, precisi e concordanti; la mera presenza occasionale, isolatamente considerata, potrebbe non essere sufficiente.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare la natura non remunerata della partecipazione oppure provare l'assenza o l'inapplicabilità del tariffario e fornire una spiegazione coerente degli elementi utilizzati dall'Amministrazione.
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