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Sentenza

Sentenza n. 16281/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202603704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7043/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento della Retribuzione Professionale Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7043/2025, pubblicata il 17 giugno 2025, notificata il 18 giugno 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docente. Ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento e l’adozione delle misure necessarie a conformare l’amministrazione al giudicato. Dopo il deposito, il 30 settembre 2026, della documentazione relativa alla liquidazione del credito, la ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese e refusione del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero ha pagato le somme dovute in esecuzione della sentenza. Ai fini delle spese ha svolto una valutazione virtuale della fondatezza della pretesa: il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento, essendo il credito stato soddisfatto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Ha disposto la parziale compensazione delle spese e condannato il Ministero a pagare alla ricorrente euro 400,00, oltre accessori di legge, nonché a rifondere il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Con il ricorso si chiede di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di disporre le misure necessarie alla conformazione al giudicato con riguardo alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 7043/2025.

    La disposizione è il riferimento processuale per la domanda di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, il pagamento sopravvenuto ha eliminato la necessità di ulteriori misure esecutive.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, senza lasciare alcuna utilità residua a una pronuncia di merito.
  • Quando la cessazione della materia del contendere dipende dalla soddisfazione sopravvenuta della pretesa, il giudice valuta virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese.
  • Se l’amministrazione soddisfa il credito riconosciuto da una sentenza soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, la valutazione virtuale può condurre a ritenere fondata la domanda e a porre le spese, almeno in parte, a carico dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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