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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30606/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione del ricorrente per eseguire una condanna definitiva per omicidio doloso. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt. 698 e 705 cod. proc. pen., nonché degli artt. 3 e 5 CEDU, lamentando che le condizioni detentive in Moldavia comporterebbero un rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti; richiamava, in particolare, il rapporto del CPT del 2023 e la visita di Promolex del luglio 2023 come elementi ostativi all'estradizione, contestando l'affidabilità delle generiche rassicurazioni fornite dallo Stato richiedente

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello di Torino avesse correttamente richiesto informazioni personalizzate sul luogo di detenzione, sulla durata della permanenza e sul trattamento specifico che sarebbe stato applicato al ricorrente. Sulla base delle informazioni fornite dallo Stato moldavo, è emerso che il consegnando sarebbe stato inizialmente trattenuto in locali ristrutturati del penitenziario di Chisinau per un breve periodo e successivamente trasferito nel penitenziario di Leova, in un'ala destinata ai detenuti estradati, oggetto di recente ristrutturazione e conforme ai requisiti di spazio e salubrità. La Corte ha ritenuto attendibili tali rassicurazioni e non ha dato prevalenza al quadro generale ricostruito dal rapporto CPT, sottolineando che, pur essendo il rapporto utile per sollecitare informazioni integrative, non impedisce l'accoglimento di garanzie specifiche e adeguate relative alla posizione concreta dell'estradando. Conseguentemente è stata confermata la sussistenza dei presupposti per la consegna e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 698 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'ostatività all'estradizione in caso di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti; la Corte sottolinea che, in presenza di segnalazioni internazionali sul rischio generale, è onere del giudice richiedere informazioni personalizzate sul trattamento penitenziario cui sarà concretamente sottoposto l'estradando

  • art. 705 cod. proc. pen.

    Rinvio alle norme procedurali applicabili al procedimento di estradizione; utilizzato nel corredo delle censure del ricorrente in tema di motivazione

  • artt. 3 e 5 CEDU

    Art. 3 (divieto di torture e trattamenti inumani o degradanti) e art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) invocati dal ricorrente; la Corte valuta tali diritti alla luce del rischio concreto per la specifica persona e delle garanzie fornite dallo Stato richiedente

  • art. 13 Convenzione Europea di Estradizione

    Richiama l'obbligo di acquisire informazioni sul trattamento penitenziario concreto; la Corte ricorda che, in presenza di fonti internazionali che segnalano criticità, il giudicante deve richiedere informazioni integrative circa il trattamento cui sarà sottoposto l'estradando

  • Giurisprudenza: Sez.6, n. 22818 del 23/7/2020 (Balcan)

    Principio consolidato secondo cui, in presenza di situazioni di rischio attestate da fonti internazionali, l'onere del giudice è di richiedere informazioni integrative e specifiche sul trattamento penitenziario; se lo Stato richiedente fornisce adeguate rassicurazioni riferite alla posizione concreta, queste possono essere ritenute sufficienti

  • Giurisprudenza: Sez.2, n. 29875 del 16/10/2020 (Dotin)

    Precedente in cui la Corte ha escluso il rischio di trattamenti degradanti per estradati in Moldavia valorizzando l'affidabilità delle garanzie fornite dallo Stato richiedente

Massime di principio

  • La sussistenza di rapporti internazionali che evidenziano criticità generali nel sistema carcerario di uno Stato non impedisce automaticamente l'estradizione: il giudice deve chiedere e valutare informazioni personalizzate riguardo al luogo di detenzione e al trattamento concreto che subirà l'estradando
  • Se lo Stato richiedente fornisce rassicurazioni dettagliate e specifiche, attinenti alla situazione personale dell'estradando (es. struttura concreta, reparto dedicato, ristrutturazioni, garanzie sullo spazio e salubrità), il giudice può ritenere superato il rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti
  • L'onere probatorio per impedire l'estradizione è elevato: occorre dimostrare un rischio concreto e attualizzato per la persona specifica, non solo richiamare il quadro generale di criticità
  • Fonti internazionali (es. CPT) devono essere prese in considerazione e possono sollecitare l'acquisizione di ulteriori garanzie; quando tali fonti segnalano problemi sistemici, il giudice dovrà valutare l'affidabilità e la concretezza delle misure compensative offerte dallo Stato richiedente
  • Le garanzie fornite dallo Stato estero sono presumibilmente veritiere se dettagliate e devono essere valutate nel contesto della cooperazione internazionale; tuttavia, qualora emergano elementi che rendano inaffidabili tali garanzie, il giudice può ritenere sussistente l'ostacolo all'estradizione

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