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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8898/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, tramite reclamo ex art. 410-bis c.p.p., il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Teramo nei confronti di Carlo e Luca Scarpantoni per il reato indicato (art. 380 c.p.). Il GIP aveva dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che fosse stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio come luogo di inoltro delle impugnazioni, in violazione dell'art. 24 del d.l. n. 137/2020 (norme speciali introdotte per l'emergenza Covid-19). Con il ricorso per cassazione il difensore ha dedotto violazione di legge (artt. 568, 408, 410, 127 c.p.p.), sostenendo tra l'altro che l'art. 568 c.p.p. tutela l'interesse che l'atto raggiunga il giudice competente e quindi la trasmissione avrebbe dovuto essere comunque efficace; inoltre ha contestato la competenza del GIP a pronunciare l'inammissibilità, ritenendo che la materia spettasse al giudice monocratico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio di cassazione non sia proponibile per i vizi elencati nell'art. 606 c.p.p., salvo l'ipotesi di abnormità dell'atto gravato, ipotesi non prospettata dal ricorrente. Ha confermato la corretta applicazione della disciplina speciale Covid (art. 24, comma 6-septies del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla l. n. 176/2020), per la quale il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione se l'atto è stato trasmesso a un indirizzo PEC diverso da quello indicato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    Regime del reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione; il reclamo è soggetto alle regole procedurali e alle limitazioni previste dalla legge speciale applicabile

  • art. 380 c.p.

    Norma penale richiamata come titolo del reato per cui era stata disposta l'archiviazione

  • art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla l. n. 176/2020

    "Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato"

    Norma emergenziale che stabilisce che, in presenza di talune irregolarità formali connesse alle modalità di trasmissione telematica (tra cui invio a PEC diversa da quella indicata), il giudice che ha emesso il provvedimento può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 568 c.p.p.

    Tutelerebbe l'interesse dell'impugnante affinché l'atto raggiunga il giudice; tuttavia, secondo la Corte, tale principio non prevale sulle specifiche prescrizioni proceduralmente tassative introdotte per l'emergenza che disciplinano il corretto luogo/indirizzo di inoltro

  • art. 606 c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che il ricorso contro l'ordinanza ex art. 410-bis è inammissibile se diretto a far valere i vizi di cui all'art. 606, salvo il vizio di abnormità dell'atto, non dedotto nel caso di specie

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e, ove ricorra colpa, altre sanzioni; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamata come limite di estensione dei motivi di ricorso in relazione agli atti di impugnazione già presentati

Massime di principio

  • Se un reclamo o un'impugnazione va presentato o trasmesso telematicamente, occorre rispettare tassativamente l'indirizzo PEC indicato dall'ufficio: l'inosservanza può comportare l'inammissibilità automatica dell'impugnazione ai sensi della normativa emergenziale
  • Il principio che l'atto debba comunque raggiungere il giudice (art. 568 c.p.p.) non prevale sulle prescrizioni speciali e formali introdotte dalla normativa Covid che disciplinano le modalità/indirizzi di inoltro
  • Il rimedio della Cassazione contro ordinanze ex art. 410-bis è limitato: non è ammesso per ottenere verifica dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., salvo la censura di abnormità dell'atto, che deve essere specificamente dedotta
  • Chi agisce (o il suo difensore) deve verificare attentamente le modalità di deposito/trasmissione (PEC corretta, deposito personale, raccomandata) per evitare l'inammissibilità e possibili sanzioni pecuniarie
  • La declaratoria di inammissibilità in base alla normativa emergenziale può essere adottata d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato

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