Cassazione Penale, Sentenza n. 29009/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la decisione di consegna all'Autorità giudiziaria tedesca contestando: 1) la mancata verifica e acquisizione di informazioni integrative sulla sussistenza dei "gravi indizi" di colpevolezza e l'omessa considerazione degli elementi a discarico prodotti dalla difesa, in relazione agli artt. 2, 6 comma 1 lett. e) e 2 della legge 22/4/2005 n.69; 2) l'adozione della decisione oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 9 della legge n.69/2005 con conseguente inefficacia della procedura, rimessione in libertà e impossibilità di eseguire la consegna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che, a seguito del d.lgs. 2/2/2021 n.10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato rimosso dall'art. 17 e che l'art. 6 comma 1 lett. e) richiede solo una descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo, grado di partecipazione); nel caso concreto i requisiti descrittivi risultavano evincibili dal mandato d'arresto e le doglianze difensive erano generiche e dunque inammissibili. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza e le modifiche normative (art. 22-bis introdotto dal d.lgs. n.10/2021) secondo cui l'inosservanza dei termini previsti non comporta più la caducazione automatica della misura cautelare né l'invalidità della decisione sulla consegna, spettando invece alla corte valutare la revoca della custodia cautelare; pertanto il motivo è inammissibile. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; mandate alla Cancelleria le incombenze di cui all'art. 22, comma 5, L. n.69/2005.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005 n.69
art.2; art.6 comma 1 lett. e); art.9; art.17 (previgente); art.21 (previgente); art.22 comma 5
La Corte richiama i requisiti descrittivi del mandato previsti dall'art.6 co.1 lett. e) (descrizione delle circostanze, momento, luogo, grado di partecipazione). In base all'evoluzione normativa e giurisprudenziale la mancata indicazione dei "gravi indizi" (prevista nel previgente art.17) non costituisce più motivo legittimo di rifiuto della consegna; i termini procedurali previsti in precedenza non determinano l'automatica inefficacia della misura cautelare.
Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n.10
introduce modifiche alla L. n.69/2005, in particolare l'art. 22-bis; espunge il riferimento ai "gravi indizi" dall'art.17; modifica il contenuto informativo richiesto nell'art.6
Le modifiche normative hanno eliminato l'obbligo di riportare nel mandato i "gravi indizi" e hanno introdotto l'art.22-bis che disciplina nuovi termini per la decisione definitiva sulla consegna; l'inosservanza di tali termini non comporta la nullità della decisione sulla consegna, ma lascia alla corte la valutazione sulla revoca della custodia cautelare.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.10/2021 l'assenza di una esposizione dettagliata dei "gravi indizi" nel mandato d'arresto europeo non è più motivo valido per rifiutare la consegna.
- Il mandato d'arresto europeo deve contenere la descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo, grado di partecipazione) ai sensi dell'art.6 co.1 lett. e); quella descrizione, anche se sintetica, può essere sufficiente se le informazioni essenziali risultano dal mandato.
- Il superamento dei termini procedurali previsti dalla normativa non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare o l'invalidità della decisione sulla consegna: la corte mantiene la discrezionalità di valutare la revoca della custodia cautelare.
- Le impugnazioni generiche che non mettono in luce vizi giuridici specifici o carenze concrete del provvedimento sono destinati ad essere dichiarati inammissibili.
- Chi impugna rischia la condanna alle spese processuali e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile.
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