Cassazione Penale, Sentenza n. 11601/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso la misura cautelare custodiale disposta dal GIP di Matera (3 luglio 2023). I motivi di impugnazione sono tre: (1) nullità dell'ordinanza applicativa della misura per mancata traduzione immediata in lingua comprensibile all'indagato (dato che lo stesso non conosce l'italiano e all'udienza di convalida era stato nominato un interprete); (2) richiesta di riqualificazione del fatto nella ipotesi di "lieve entità" ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR n. 309/1990; (3) carenza di adeguata motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari a sostegno della conferma della custodia cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo il Collegio ha ritenuto il motivo infondato: l'art. 143 c.p.p. impone la traduzione degli atti "entro un termine congruo" e non necessariamente contestuale all'adozione del provvedimento; nel caso di specie la traduzione dell'ordinanza cautelare è avvenuta il 10 luglio 2023 (7 giorni dopo l'esecuzione della misura) e non è stata dedotta nel ricorso la non "congruità" di tale termine, perciò il vizio non è stato giudicato sussistente. Il Collegio ha altresì richiamato la recente pronuncia delle Sezioni Unite ("notizia di decisione" n. 15/2023) che afferma la possibile nullità in caso di mancata traduzione, ma ha ritenuto applicabile la fattispecie di traduzione successiva nel caso concreto. Sul secondo motivo il Tribunale ha valutato che gli elementi probatori (220 g di hashish rinvenuti nella stanza occupata dal ricorrente, ulteriori circa 100 g di altre sostanze in altri ambienti, intensi andirivieni di assuntori) ostano alla qualificazione della condotta come di lieve entità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la presenza prevalente della sostanza nella stanza del ricorrente, l'entità e il modus operandi sono stati ritenuti gravi indizi di colpevolezza e giustificano le esigenze cautelari (rischio di reiterazione), ragione per la quale è stata confermata la misura; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta la comunicazione prevista dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
obbliga l'autorità procedente a disporre la traduzione in lingua conosciuta dall'imputato/indagato degli atti necessari per l'esercizio della difesa, fra i quali i provvedimenti che prevedono "misure cautelari personali", ma prevede che tale traduzione avvenga "entro un termine congruo" e non necessariamente in via preventiva o contestuale all'adozione del provvedimento
art. 292 cod. proc. pen.
richiamato congiuntamente all'art. 143 nella pronuncia delle Sezioni Unite: il combinato disposto è stato interpretato dalle Sezioni Unite come fonte della nullità dell'ordinanza cautelare in caso di mancata traduzione quando l'indagato sia alloglotto
art. 61 cod. proc. pen.
equipara, ai fini di talune garanzie, gli indagati agli imputati; qui è richiamato per estendere le tutele di cui all'art. 143 anche agli indagati
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 5)
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
disciplina la fattispecie di "lieve entità" in materia di stupefacenti; la Corte ha richiamato che la valutazione della lieve entità richiede un'apprezzamento complessivo sia quantitativo che qualitativo delle circostanze, non limitato al mero peso della sostanza
Sezioni Unite - "notizia di decisione" n. 15/2023
notizia di decisione n. 15 del 2023 (Sezioni Unite penali)
ha affermato che l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di soggetto alloglotto è affetta da nullità in caso di mancata traduzione, ma i motivi integrali della decisione non risultavano depositati al momento della motivazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
norma procedurale sulle comunicazioni da eseguire in caso di permanenza della custodia cautelare; la Corte ha disposto l'invio degli adempimenti di comunicazione alla cancelleria
Massime di principio
- L'obbligo di traduzione degli atti processuali per chi ignora la lingua italiana esiste ma è rimesso a un termine "congruo": non sempre la mancata traduzione immediata determina automaticamente la nullità se la traduzione viene resa in tempo utile per esercitare concretamente la difesa.
- Se si contesta la tempestività della traduzione, è necessario dedurre e provare specificamente nel ricorso che il termine utilizzato non è stato "congruo" e quale pregiudizio effettivo ne sia derivato; altrimenti la questione può essere disattesa per carenza di deduzione.
- La valutazione della "lieve entità" in materia di stupefacenti è complessiva: si considerano sia elementi quantitativi (peso complessivo delle sostanze) sia qualitativi e di contesto (tipologia di sostanze, presenza di andirivieni, modalità di detenzione), e singoli fattori significativi possono escludere la lieve entità.
- La presenza prevalente di sostanza stupefacente nello spazio personale del sospettato costituisce forte elemento indiziario a suo carico e può legittimare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
- Per le esigenze cautelari (rischio di reiterazione) rileva anche l'assenza di un'occupazione lecita e il quadro di attività organizzata o continuativa: tali elementi giustificano la custodia cautelare quando sussistono concreti indizi di spaccio.
- In casi analoghi è strategico per la difesa: (a) documentare tempestivamente l'ignoranza dell'italiano e il pregiudizio subito dalla mancata traduzione; (b) contestare espressamente la "congruità" del termine di traduzione e dimostrare in che modo ha impedito l'esercizio della difesa; (c) fornire elementi concreti per supportare la richiesta di riqualificazione nella "lieve entità" (es. prova di uso personale, assenza di traffico) o per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari.
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