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Sentenza

Sentenza n. 157/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 177/2025, depositata e resa pubblica il 12.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 790/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 31.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 21.11.2025.

Giustizia amministrativa202500616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale gli era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni. L’Amministrazione ha eccepito l’insussistenza di un presupposto dell’ottemperanza, sostenendo che il ricorrente si fosse limitato a notificare la sentenza munita di attestazione di conformità senza formulare un’espressa domanda di esecuzione o una previa diffida ad adempiere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di carta del docente sul conto della carta elettronica, con gli accessori previsti dal titolo giudiziale, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha respinto l’eccezione dell’Amministrazione, rilevando che l’azione di ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida e che la notificazione del titolo, unitamente agli altri presupposti risultanti dagli atti, non richiede una formula sacramentale di intimazione. Ha ritenuto applicabile al giudizio di ottemperanza il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, con gli adattamenti derivanti dall’art. 115, comma 3, c.p.a.; ha inoltre escluso che il Ministero potesse giustificare l’inadempimento richiamando la competenza di un diverso organo centrale dell’amministrazione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, autorizzato a delegare un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Non ha applicato la penalità di mora, considerato l’importo contenuto e la produzione di interessi prevista dal titolo. Ha condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo per i profili di eventuale danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    L'azione per l'ottemperanza può essere proposta anche senza previa diffida.

    La previa diffida ad adempiere non costituisce presupposto necessario per proporre il giudizio di ottemperanza.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine dilatorio di 120 giorni è applicabile anche al giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti derivanti dalla disciplina processuale amministrativa.

  • art. 6, comma 1, lettera e), l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

    L’amministrazione intimata non può giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo Ministero.

  • art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di manifesta fondatezza o infondatezza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto senza previa diffida ad adempiere; la notificazione del titolo giudiziale non deve essere accompagnata da una formula sacramentale di intimazione all’esecuzione.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali è applicabile anche nel giudizio di ottemperanza, con gli adattamenti richiesti dall’art. 115, comma 3, c.p.a.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sul provvedimento giudiziale, essendo sufficiente il titolo nei termini previsti dalla disciplina processuale amministrativa.
  • L’amministrazione intimata non può sottrarsi all’esecuzione di un giudicato invocando la competenza di un diverso organo interno della medesima amministrazione; essa deve organizzare i propri uffici e trasmettere gli atti all’organo competente.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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