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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50829/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del GIP del Tribunale di Avellino del 6/11/2020, sostenendo di aver proposto appello in data 24/02/2021 presso la cancelleria del Tribunale di Foggia (iscrizione Modello 24 n.128/2021) e di aver inoltrato l'impugnazione al Tribunale di Avellino tramite raccomandata (tracking Nexive) recapitata il 4/03/2021; il Tribunale di Foggia, ritenendo mancante la prova della presentazione dell'appello sulla base di riscontri negativi dagli uffici di Avellino e dalla Corte d'appello di Napoli, ha rigettato l'istanza dichiarando l'esecutività del titolo. In cassazione si è dedotto errore di diritto (art. 670 cod. proc. pen. e in concreto applicazione erronea di norme sull'esecutività) e contraddittorietà della motivazione, rilevando che l'atto era stato invece depositato in data 24/02/2021 presso la cancelleria di Foggia e trasmesso al Tribunale di Avellino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il principio secondo cui l'impugnazione può essere depositata presso un ufficio diverso da quello che ha emesso il provvedimento (art. 582 c.p.p.) e che il periodo intercorso tra il deposito presso il giudice del luogo e l'arrivo all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento non incide sulla tempestività. La Corte ha inoltre verificato la documentazione (attestazione della cancelleria di Foggia e prova di spedizione/recapito) che certificava il deposito in data 24/02/2021 e la trasmissione a Avellino, e ha concluso che il Tribunale di Foggia non aveva considerato tali prove. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Era il riferimento normativo posto alla base del motivo di ricorso (contestata applicazione in relazione all'esecutività della sentenza), ossia la valutazione dell'irrevocabilità/esecutività del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Foggia avesse erroneamente applicato il principio relativo all'esecutività senza valutare le prove di tempestivo deposito dell'impugnazione.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato questo articolo per affermare che l'impugnazione può essere depositata in un ufficio diverso da quello che ha emesso il provvedimento e che la trasmissione è a carico dell'ufficio ricevente; ne consegue che il periodo intercorrente tra il deposito presso l'ufficio 'alternativo' e l'arrivo presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento non invalida la tempestività dell'impugnazione, e che la prova della data di deposito può essere fornita anche 'aliunde' (es. attestazione di cancelleria, ricevuta di spedizione).

Massime di principio

  • La presentazione dell'impugnazione presso un diverso ufficio giudiziario è valida: la trasmissione all'ufficio competente è a carico dell'ufficio ricevente (art. 582 c.p.p.), quindi la mancata immediata registrazione presso l'ufficio che ha emesso il provvedimento non determina automaticamente l'inefficacia dell'impugnazione.
  • La prova della tempestività dell'impugnazione può essere fornita con documenti della cancelleria, ricevute di spedizione/ricezione e altre attestazioni "aliunde"; il giudice dell'esecuzione deve valutare tali prove e non può limitarsi a riscontri negativi negli archivi senza considerare la documentazione prodotta.
  • In caso di contrasto tra le risultanze degli uffici e la documentazione prodotta dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo specifico il rifiuto della prova offerta; l'assenza di una motivazione adeguata può giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • Se risulta provato, anche in via documentale, il deposito tempestivo dell'impugnazione, il titolo non può essere considerato esecutivo fino alla definizione dell'impugnazione stessa.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre tutte le prove di deposito e di spedizione (iscrizione di protocollo/cancelleria, attestazioni firmate, ricevute di raccomandata con tracking) per dimostrare la tempestività dell'impugnazione.

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