Sentenza n. 1640/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di 1.000 euro sulla Carta docente e il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 194/2024, non impugnata e notificata in forma esecutiva al Ministero il 10 maggio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi 1.000 euro, nonché a rifondere le spese di lite. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e la persistente inerzia dell'Amministrazione. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito né ha dimostrato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, avendo accertato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ritenuto che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientri tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha fornito alcuna prova dell'adempimento. Il TAR ha ordinato al Ministero di accreditare entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza la somma di 1.000 euro sul portafoglio Carta docente della ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato un Commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando le statuizioni siano rimaste ineseguite.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prima di promuovere l'azione esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere notificata la sentenza in forma esecutiva e deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il riferimento normativo per l'attribuzione della Carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del docente.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile anche per ottenere l'adempimento di obblighi gravanti su una pubblica amministrazione in forza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario occorre dimostrare il passaggio in giudicato della pronuncia, la notificazione della stessa in forma esecutiva alla pubblica amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando la pubblica amministrazione non dimostra di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione dell'obbligo entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente dell'amministrazione obbligata, con facoltà di delega, e può essere attivato su istanza della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato per l'adempimento.
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