Cassazione Penale, Sentenza n. 3703/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Prato che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del G.i.p. che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di € 7.500 rinvenuti nella cassaforte dell'abitazione dell'Errichiello. Il ricorrente articolava tre motivi: (1) violazione del dovere di motivazione (artt. 253, comma 1 e 321 c.p.p.), lamentando motivazione meramente apparente sia sul fumus commissi delicti sia sul periculum in mora; (2) assenza del vincolo di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e il reato contestato (mancanza del nesso tra somma e profitto del reato); (3) violazione del principio di ragionevolezza temporale del vincolo ablativo, deducendo l'incompatibilità del sequestro disposto a circa tre anni dalla presunta commissione della truffa e l'omessa valutazione sulla provenienza lecita del denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, ritenendo che il Tribunale di Prato avesse fornito una motivazione non meramente apparente circa la riferibilità della somma all'Errichiello e circa la sussistenza del fumus commissi delicti: dalle indagini risultava che il termine "polpetta" indicava € 1.000 e che conversazioni Whatsapp e conteggi collegavano l'Errichiello a 7 "polpette" e a ulteriori € 500 richiesti a titolo di remunerazione, per un totale corrispondente a € 7.500. Il Tribunale aveva inoltre motivato adeguatamente il periculum in mora, richiamando la capacità dell'indagato di rendere irrintracciabili i proventi attraverso società di comodo e comportamenti di occultamento. La Corte ha inoltre escluso la rilevanza del tempo trascorso tra il reato e il sequestro nel caso di confisca diretta del profitto del reato, e ha ritenuto inapplicabile il principio di ragionevolezza temporale che riguarda la confisca "allargata" ex art. 240-bis c.p. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a € 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo e l'obbligo di motivazione, anche con riferimento al periculum in mora quando il sequestro è finalizzato alla confisca; la motivazione deve spiegare le ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
art. 240 cod. pen.
Regola la confisca del profitto del reato; qui la confisca diretta del denaro ritenuto profitto è compatibile anche senza prova dell'illecita provenienza di ogni specifica banconota se sussiste il nesso di derivazione causale.
art. 240-bis cod. pen.
Norma della cosiddetta confisca "allargata"; la Corte ricorda che il principio di ragionevolezza temporale del vincolo ablativo si è sviluppato principalmente rispetto a questa fattispecie e non alla confisca diretta del profitto.
art. 253 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al dovere di motivazione: il ricorrente invocava violazione della motivazione ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adempiuto correttamente all'onere motivazionale.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento sulle censure deducibili in cassazione (violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione o motivazione apparente).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze pecuniarie a carico del ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; qui la Corte ha condannato alle spese e prevista ammenda.
Giurisprudenza Sezioni Unite
Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021; Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021; Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023
Le Sezioni Unite hanno affermato che la confisca di denaro va qualificata come diretta quando è dimostrabile la derivazione causale dal reato; hanno inoltre chiarito l'onere motivazionale sul periculum in mora e le condizioni in cui la confisca diretta è compatibile con l'assenza di prova sull'origine di specifiche banconote.
Massime di principio
- Per disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro occorre una motivazione adeguata sia sul fumus commissi delicti (nesso tra somma e profitto del reato) sia sul periculum in mora; tali motivazioni possono essere tratte da elementi indiziari idonei e congruamente esposti.
- La confisca diretta del denaro ritenuto profitto del reato può essere legittima anche senza la prova che le specifiche banconote siano quelle provenienti direttamente dall'illecito, purché emerga la derivazione causale complessiva dell'accrescimento patrimoniale.
- Il periculum in mora va motivato concisamente ma concretamente: indicazioni su modalità pregresse di occultamento, uso di società di comodo o comportamenti idonei a rendere irrintracciabili somme costituiscono elementi validi per giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo.
- La distanza temporale tra il reato e il sequestro non è automaticamente ostativa quando si tratta di confisca diretta del profitto; invece il criterio di ragionevolezza temporale del vincolo ablativo trova primaria applicazione nella confisca "allargata" ex art. 240-bis.
- In situazioni analoghe, la difesa deve proporre elementi concreti che contrastino la riferibilità della somma all'indagato (es. prova di proprietà o custodia da parte di terzi, documentazione della provenienza lecita) e deve confrontarsi puntualmente con gli elementi indiziari prodotti dal P.M., altrimenti le censure di motivazione rischiano di essere ritenute infondate e il ricorso inammissibile.
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