Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9653/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova per mancata applicazione della scriminante della legittima difesa o, in subordine, dell'eccesso colposo di legittima difesa; 2) censura sulla qualificazione dell'elemento psicologico chiedendo che si considerasse dolo eventuale anziché dolo diretto/alternativo; 3) vizio di motivazione sulla sussistenza del tentativo di omicidio e richiesta di derubricazione a lesioni volontarie (si richiamava tra l'altro il fatto che la vittima fosse stata colpita una sola volta); 4) errata applicazione dell'art. 99 c.p. (con richiesta che le attenuanti generiche prevalessero sulla recidiva), ossia contestazione del trattamento sanzionatorio per supposta minore riprovabilità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto corretta e coerente la valutazione dei giudici di merito: la legittima difesa non è applicabile perché l'imputato ha innescato la spedizione punitiva (è sceso con il martello nascosto e ha colpito fulmineamente la vittima); il dolo omicidiario è stato adeguatamente desunto in via indiziaria dalla potenzialità offensiva dell'arma, dalla direzione del colpo (fronte/piramide nasale) e dalle modalità dell'azione; la gravità delle lesioni effettivamente provocate non altera la valutazione dell'animus necandi (l'idoneità dell'azione va valutata ex ante e non in base all'esito materiale); la derubricazione a lesioni è stata esclusa. Il motivo relativo all'art.99 c.p. è stato dichiarato inammissibile in quanto la questione non era stata dedotta in appello secondo le regole sul devoluto. Il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna impugnata (pena di anni sette di reclusione con applicazione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva specifica) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in base all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    norma citata solo per richiamare la modalità della requisitoria scritta del Pubblico ministero; nessuna applicazione sostanziale posta a fondamento della decisione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamata in riferimento ai limiti di motivazione e ai contenuti del ricorso (brevi limiti di esposizione nei motivi)

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    norma invocata dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ricorda il rigore richiesto per dimostrare travisamento tale da disarticolare il ragionamento probatorio

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    richiamata per il quarto motivo concernente l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p.; la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di devoluto

  • art. 99 cod. pen.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente chiedeva prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva, ma la questione era stata gestita nei gradi precedenti in modo che la contestazione non poteva essere sollevata in cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per l'obbligo di condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La legittima difesa non è configurabile per chi in pratica innesca o accetta una spedizione punitiva o una sfida: chi scende appositamente armato e colpisce non può poi invocare lo stato di necessità difensiva.
  • Il dolo di tentato omicidio può essere provato indiziariamente: valgono la potenzialità offensiva dell'arma, la zona colpita (testa/fronte), la modalità e la rapidità dell'azione come elementi per inferire l'animus necandi.
  • L'idoneità dell'azione va valutata ex ante (in base alle circostanze del momento) e non in base all'esito materiale; lesioni non letali non escludono necessariamente il tentativo di omicidio.
  • Per contestare un errore di valutazione probatoria in cassazione è necessario dimostrare un travisamento idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; la censura meramente assertiva o non collegata agli atti processuali è inefficace.
  • In cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state oggetto di gravame nei gradi precedenti: eventuali nuovi profili di doglianza risultano inammissibili per difetto di devoluto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.